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Le fonti dei Canoni

A cura di don Maurizio Poletti
docente di patrologia
Seminario teologico di Novara

 

CONCILIO DI ELVIRA, Spagna (Concilium Eliberitanum), 305 circa, cann. 63. 68. = MANSI 2,16

Sono le più antiche sanzioni canoniche sull’aborto (dell’anno 305 circa). Le pene inizialmente sono di particolare durezza: la scomunica che non può essere tolta neppure in articulo mortis (can. 63); e - per le catecumene che hanno abortito - il Battesimo è rimandato alla fine della vita (can. 68).

Can. 63. Sulle donne sposate che uccidono i figli nati da relazioni adulterine.
A una donna che, in assenza del marito, abbia concepito un figlio da una relazione adulterina, e dopo aver commesso peccato lo abbia ucciso, non si deve dare la comunione neppure in punto di morte, perché ha perpetrato un duplice misfatto.

Can. 68. Sulla catecumena adultera che uccide il proprio figlio.
Una catecumena che abbia concepito una creatura da una relazione adulterina, e l’abbia soffocata, sia battezzata solo in punto di morte.


CONCILIO DI ANCIRA, Galazia (Conc. Ancyranum), anno 314, can. 21 = MANSI 2,519

In un primo tempo per il peccato di aborto solo in articulo mortis veniva sciolta la scomunica, mentre ora subentra una legislazione più mite (penitenza ridotta nel tempo: 10 anni).

Le donne che fornicano e uccidono le creature del loro grembo o tentano di abortire erano scomunicate fino alla fine della loro vita dalle precedenti disposizioni, e ad esse si adattavano; avendo ora pensato a un trattamento più benevolo, si è deciso che si sottomettano per dieci anni alle pratiche penitenziali nei gradi fissati.

 

CONCILIO DI LERIDA (Concilium Ilerdense), anno 524, can. 2 = MANSI 8, 612

Il Concilio di Lerida dell’anno 524 recepisce e mitiga ulteriormente i canoni di Ancira. La pena viene ridotta a 7 anni, anche se il pentimento deve durare tutta la vita. I chierici sono sospesi. Chi somministra abortivi potrà essere perdonato solo in exitu, cioè al momento della morte.

Can.2. Su quelli che compiono l’aborto, o sopprimono i loro nati.
A quelli che hanno fatto in modo di eliminare i feti malamente concepiti da un rapporto adultero, quando erano già usciti alla luce, oppure uccidendoli con qualche veleno negli uteri delle madri, sia all’uomo che alla donna, si conceda la comunione soltanto dopo un periodo penitenziale di 7 anni; facendo però in modo che per tutto il tempo della loro vita continuino a pentirsi con lacrime e sentimenti di umiltà. Se costoro fossero dello stato clericale, non potranno più recuperare il loro ufficio ministeriale; tuttavia quando saranno tornati a ricevere la comunione (cioè dopo 7 anni) potranno presenziare in coro per la salmodia.
Invece a coloro che somministrano sostanze abortive sia data la comunione soltanto in punto di morte, purché si siano pentiti dei loro delitti per tutto il tempo della loro vita.


I CONCILIO DI MAGONZA (847), can. 21 = MANSI 14,909

Non fa che raccogliere insieme e confermare le pene stabilite dai concili precedenti (Ancira, can.21; Elvira, can.63; Lerida, can.2) contro l’aborto.

Can.21: Sulle donne che uccidono i loro parti.

GREGORIO III, Excerptum a beato Gregorio Papa III editum, ex Patrum dictis canonumque sententiis, De diversis criminibus et remediis eorum, o Decretum de paenitentia iis imponenda qui tale crimen admisissent (anno 731 d.C.) = MANSI 12,292, can.17.

Papa Gregorio III raccoglie in sintesi organica ed armonizzata le diverse sentenze penitenziali dei Padri e dei sacri canoni precedenti; il canone 17 è interamente dedicato alle penitenze canoniche per i casi di aborto e infanticidio, secondo le diverse circostanze in cui avvenga il fatto. E’ espressione di una morale penitenziale di tipo casuistico che allora si stava imponendo.

Can. 17: Sulle donne che fornicano e fanno aborto.
Se una donna ha commesso fornicazione e ha ucciso l’infante che ne è nato, o ha cercato di fare un aborto, e ha ucciso ciò che è stato concepito, o ha fatto comunque in modo di non concepire, sia in un rapporto adultero, sia nel legittimo coniugio: i precedenti canoni decretarono che donne come queste ricevessero la comunione soltanto in punto di morte; ma noi per clemenza giudichiamo che sia queste donne, sia quelle consapevoli delle medesime colpe, facciano penitenza per 10 anni.
Se una donna povera ha ucciso suo figlio, secondo il canone la sua penitenza deve durare 7 anni. La donna che ha concepito e ucciso il figlio o la figlia nell’utero prima di 40 giorni, faccia penitenza come omicida. Se colpevolmente lo ha ucciso e lasciato senza Battesimo, faccia penitenza per 3 anni; se è rimasto senza Battesimo non colpevolmente, faccia penitenza per tre Quaresime. Anche quelle che sopprimono i loro infanti trascurandoli, facciano penitenza come omicide; se avviene in altra maniera, la penitenza è lasciata al giudizio del sacerdote.

 


IVO DI CHARTRES (1040-1115), nelle sue opere (Decretum e Panormia) armonizzò tutte le leggi canoniche precedenti.

 

GRAZIANO (sec.XII), Concordia discordantium canonum o Decretum Gratiani

Causa 2, quaestio 5, cap. 20: cita la sentenza di papa Stefano V: «E’ omicida colui che fa perire mediante aborto ciò che era stato concepito»; anche se poi – seguendo IVO DI CHARTRES e sempre in base alla distinzione tra “feto formato” e “non formato” di Esodo 21,22ss - nella causa 32, quaestio 2, cap. 8 non ritiene omicida chi abortisce «prima che l’anima sia infusa nel corpo».

 

Codice di Diritto Canonico 1917 (promulgato da Benedetto XV il 27 maggio 1917):

Canone 2350, § 1. Chi procura l’aborto, compresa la madre, ottenendo l’effetto, incorre nella scomunica latae sententiae riservata all’Ordinario; se si tratta di chierici inoltre siano deposti.

Codice di Diritto Canonico 1983 (promulgato da Giovanni Paolo II il 25 gennaio 1983):

Canone 1398. Chi procura l’aborto ottenendo l’effetto incorre nella scomunica latae sententiae.
Canone 871. I feti abortivi, se vivono, nei limiti del possibile, siano battezzati.
Canone 1041. Sono irregolari a ricevere gli ordini: […] 4° chi ha commesso omicidio volontario o ha procurato l’aborto, ottenuto l’effetto, e tutti coloro che vi hanno cooperato positivamente.

 

Codice dei Canoni delle Chiese Orientali 1990 - CCCO (promulgato da Giovanni Paolo II il 18 ottobre 1990):

Canone 1450, § 1. Chi ha commesso un omicidio, sia punito con scomunica maggiore; il chierico sia punito inoltre con altre pene, non esclusa la deposizione. § 2. Nello stesso modo sia punito chi ha procurato un aborto conseguendone l’effetto, fermo restando il can. 728, §2.
Canone 728, § 2. E’ riservato al Vescovo eparchiale assolvere dal peccato di aborto procurato, se ne segue l’effetto.
Canone 762, § 1. E’ impedito dal ricevere gli ordini sacri: […]4° chi ha commesso omicidio volontario oppure ha procurato un aborto, conseguendone l’effetto, e tutti coloro che vi hanno cooperato positivamente…