Le
fonti dei Canoni
A cura di don Maurizio Poletti
docente di patrologia
Seminario teologico di Novara
CONCILIO
DI ELVIRA, Spagna (Concilium Eliberitanum), 305 circa, cann.
63. 68. = MANSI 2,16
Sono
le più antiche sanzioni canoniche sull’aborto (dell’anno
305 circa). Le pene inizialmente sono di particolare durezza:
la scomunica che non può essere tolta neppure in
articulo mortis (can. 63); e - per le catecumene che hanno
abortito - il Battesimo è rimandato alla fine della
vita (can. 68).
Can.
63. Sulle donne sposate che uccidono i figli
nati da relazioni adulterine.
A una donna che, in assenza del marito, abbia concepito
un figlio da una relazione adulterina, e dopo aver commesso
peccato lo abbia ucciso, non si deve dare la comunione neppure
in punto di morte, perché ha perpetrato un duplice
misfatto.
Can. 68. Sulla catecumena adultera
che uccide il proprio figlio.
Una catecumena che abbia concepito una creatura da una relazione
adulterina, e l’abbia soffocata, sia battezzata solo in
punto di morte.
CONCILIO
DI ANCIRA, Galazia (Conc. Ancyranum), anno 314, can. 21
= MANSI 2,519
In
un primo tempo per il peccato di aborto solo in articulo
mortis veniva sciolta la scomunica, mentre ora subentra
una legislazione più mite (penitenza ridotta nel
tempo: 10 anni).
Le
donne che fornicano e uccidono le creature del loro grembo
o tentano di abortire erano scomunicate fino alla fine della
loro vita dalle precedenti disposizioni, e ad esse si adattavano;
avendo ora pensato a un trattamento più benevolo,
si è deciso che si sottomettano per dieci anni alle
pratiche penitenziali nei gradi fissati.
CONCILIO
DI LERIDA (Concilium Ilerdense), anno 524, can. 2
= MANSI 8, 612
Il
Concilio di Lerida dell’anno 524 recepisce e mitiga ulteriormente
i canoni di Ancira. La pena viene ridotta a 7 anni, anche
se il pentimento deve durare tutta la vita. I chierici sono
sospesi. Chi somministra abortivi potrà essere perdonato
solo in exitu, cioè al momento della morte.
Can.2.
Su quelli che compiono l’aborto, o sopprimono i loro
nati.
A quelli che hanno fatto in modo di eliminare i feti malamente
concepiti da un rapporto adultero, quando erano già
usciti alla luce, oppure uccidendoli con qualche veleno
negli uteri delle madri, sia all’uomo che alla donna, si
conceda la comunione soltanto dopo un periodo penitenziale
di 7 anni; facendo però in modo che per tutto il
tempo della loro vita continuino a pentirsi con lacrime
e sentimenti di umiltà. Se costoro fossero dello
stato clericale, non potranno più recuperare il loro
ufficio ministeriale; tuttavia quando saranno tornati a
ricevere la comunione (cioè dopo 7 anni) potranno
presenziare in coro per la salmodia.
Invece a coloro che somministrano sostanze abortive sia
data la comunione soltanto in punto di morte, purché
si siano pentiti dei loro delitti per tutto il tempo della
loro vita.
I CONCILIO DI MAGONZA
(847), can. 21 = MANSI 14,909
Non
fa che raccogliere insieme e confermare le pene stabilite
dai concili precedenti (Ancira, can.21; Elvira, can.63;
Lerida, can.2) contro l’aborto.
Can.21:
Sulle donne che uccidono i loro parti.
GREGORIO
III, Excerptum a beato Gregorio Papa III editum, ex Patrum
dictis canonumque sententiis, De diversis criminibus et
remediis eorum, o Decretum de paenitentia iis imponenda
qui tale crimen admisissent (anno 731 d.C.) = MANSI
12,292, can.17.
Papa
Gregorio III raccoglie in sintesi organica ed armonizzata
le diverse sentenze penitenziali dei Padri e dei sacri canoni
precedenti; il canone 17 è interamente dedicato alle
penitenze canoniche per i casi di aborto e infanticidio,
secondo le diverse circostanze in cui avvenga il fatto.
E’ espressione di una morale penitenziale di tipo casuistico
che allora si stava imponendo.
Can.
17: Sulle donne che fornicano e fanno aborto.
Se una donna ha commesso fornicazione e ha ucciso l’infante
che ne è nato, o ha cercato di fare un aborto, e
ha ucciso ciò che è stato concepito, o ha
fatto comunque in modo di non concepire, sia in un rapporto
adultero, sia nel legittimo coniugio: i precedenti canoni
decretarono che donne come queste ricevessero la comunione
soltanto in punto di morte; ma noi per clemenza giudichiamo
che sia queste donne, sia quelle consapevoli delle medesime
colpe, facciano penitenza per 10 anni.
Se una donna povera ha ucciso suo figlio, secondo il canone
la sua penitenza deve durare 7 anni. La donna che ha concepito
e ucciso il figlio o la figlia nell’utero prima di 40 giorni,
faccia penitenza come omicida. Se colpevolmente lo ha ucciso
e lasciato senza Battesimo, faccia penitenza per 3 anni;
se è rimasto senza Battesimo non colpevolmente, faccia
penitenza per tre Quaresime. Anche quelle che sopprimono
i loro infanti trascurandoli, facciano penitenza come omicide;
se avviene in altra maniera, la penitenza è lasciata
al giudizio del sacerdote.
IVO
DI CHARTRES (1040-1115), nelle
sue opere (Decretum e Panormia) armonizzò tutte le
leggi canoniche precedenti.
GRAZIANO
(sec.XII), Concordia discordantium canonum o Decretum Gratiani
Causa
2, quaestio 5, cap. 20: cita
la sentenza di papa Stefano V: «E’
omicida colui che fa perire mediante aborto ciò che
era stato concepito»; anche
se poi – seguendo IVO DI CHARTRES e sempre in base alla
distinzione tra “feto formato” e “non formato” di Esodo
21,22ss - nella causa 32, quaestio 2, cap. 8 non ritiene
omicida chi abortisce «prima che
l’anima sia infusa nel corpo».
Codice
di Diritto Canonico 1917 (promulgato da Benedetto
XV il 27 maggio 1917):
Canone
2350, § 1. Chi procura l’aborto, compresa
la madre, ottenendo l’effetto, incorre nella scomunica latae
sententiae riservata all’Ordinario; se si tratta di chierici
inoltre siano deposti.
Codice
di Diritto Canonico 1983 (promulgato da Giovanni
Paolo II il 25 gennaio 1983):
Canone
1398. Chi procura l’aborto ottenendo l’effetto
incorre nella scomunica latae sententiae.
Canone 871. I feti abortivi, se vivono,
nei limiti del possibile, siano battezzati.
Canone 1041. Sono irregolari a ricevere
gli ordini: […] 4° chi ha commesso omicidio
volontario o ha procurato l’aborto, ottenuto l’effetto,
e tutti coloro che vi hanno cooperato positivamente.
Codice
dei Canoni delle Chiese Orientali 1990 - CCCO (promulgato
da Giovanni Paolo II il 18 ottobre 1990):
Canone
1450, § 1. Chi ha commesso un omicidio,
sia punito con scomunica maggiore; il chierico sia punito
inoltre con altre pene, non esclusa la deposizione. §
2. Nello stesso modo sia punito chi
ha procurato un aborto conseguendone l’effetto, fermo restando
il can. 728, §2.
Canone 728, § 2. E’ riservato
al Vescovo eparchiale assolvere dal peccato di aborto procurato,
se ne segue l’effetto.
Canone 762, § 1. E’ impedito dal
ricevere gli ordini sacri: […]4° chi ha commesso
omicidio volontario oppure ha procurato un aborto, conseguendone
l’effetto, e tutti coloro che vi hanno cooperato positivamente…