Diritto
alla vita e all'integrità delle membra
dal
trattato di Teologia morale
1.
Fondamento e natura del diritto.
Il
diritto alla vita ed all'integrità delle membra è
di quelli più comunemente e più facilmente
ammessi; l'omicidio è il delitto più universalmente
condannato. Il precetto del Decalogo " non uccidere
" trova la più larga eco in tutti i costumi
e in tutte le legislazioni.
Ma
forse proprio per questo si tralascia spesso di approfondirne
l'indagine, ricercandone il suo vero fondamento. Indagine
tanto più necessaria, in quanto presso tutti i popoli
sono ammesse delle apparenti eccezioni a tale diritto; è
cioè riconosciuta la liceità, in determinati
casi, dell'uccisione e della mutilazione, senza che, però,
vi sia identità di prassi ed unanimità di
opinioni circa l'estensione di tali eccezioni e circa le
ragioni che le giustificano.
Ne
segue che assai spesso ci si trova di fronte ad affermazioni
empiriche ed a dottrine che mancano di unità e di
razionalità.
Talvolta
ci si accontenta di richiamarsi all'ordine della natura,
che bisogna rispettare. II principio è vero; ma ha
bisogno di essere applicato al problema in esame, allo scopo
di conoscere quale sia siffatto ordine, e pertanto quale
il fine, al quale esso tende ed al quale deve necessariamente
misurarsi.
Noi
riteniamo che l'indagine, al riguardo, debba poggiare sulla
natura della vita umana, nella sua fase terrena, considerata,
quale di fatti è, come missione. In realtà
la vita terrena è una missione; la rivelazione e
la riflessione cristiana non fanno che ribadire ed approfondire
continuamente questo motivo: la vita presente è vita
di prova, in cui i doni ricevuti devono essere sviluppati
nella misura e nel modo determinati da Dio. E la volontà
di Dio si manifesta primieramente mediante l'ordine naturale.
È,
in fondo, su questo fondamentale dovere dell'uomo che, come
abbiamo già visto, poggiano i suoi diritti; è
da esso che riceve luce la sua autonomia.
Pertanto
a nessuno è lecito interrompere tale missione; nessuno
può subordinare la vita altrui ai propri interessi,
ne l'individuo ne la collettività.
Ciò,
però non toglie che l'attuazione della stessa missione
affidata all'uomo, ossia dei suoi molteplici doveri possa
metterlo in condizioni di dovere sacrificare la sua stessa
esistenza: in tal caso il principio della sua inviolabilità,
tutt'altro che essere negato, è implicitamente ammesso,
dato che in tal modo la missione affidata all'uomo, non
si interrompe, ma si compie.
Tale
diritto, connesso con la persona umana, appartiene all'uomo
fin dal primo momento in cui l'anima è infusa nel
corpo, anche se non abbia visto ancora la luce; giacché
fin da questo momento il feto ha una vita indipendente da
quella della madre.
Quando
ciò si verifichi, è questione vexata ed annosa,
che la Chiesa non ha dottrinariamente risolta, anche se
qualche documento più recente sembra insistere sul
concetto che la vita umana è già presente
dalla fecondazione (63).
Gli
antichi aderivano comunemente alla tesi dell’animazione
ritardata; e sebbene i dati scientifici di cui essi disponevano
non coincidano pienamente con le nostre cognizioni in materia
di fisiologia e di embriologia, sarebbe erroneo credere
che detta tesi, considerata nei suoi elementi essenziali,
poggiasse su quelle particolari concezioni. Essa faceva
principalmente leva sui seguenti motivi; a) la esigenza
da parte dell'anima umana come forma sostanziale del corpo
di una materia alla medesima proporzionata, di un corpo
cioè umano, e la necessità di considerare
come accidentale tutto ciò che si aggiunge all'essere
sostanzialmente completo; giacché nell'ipotesi dell'animazione
immediata dovrebbe essere considerato come accidentale tutto
l'organismo umano; b) l'impossibilità di ammettere
che la forma sostanziale sia anche la causa efficiente di
quell'organismo col quale concorre a formare un'unica sostanza;
e) la necessità di ritenere che la medesima forma
sia termine, e non principio del processo generativo.
L’esame
storico delle varie fasi attraverso alle eguali è
passato il nostro problema, rivela come la tesi dell'animazione
immediata cominciò particolarmente ad affermarsi
quando nel campo scientifico sorse la teoria del preformazionismo,
e dovette la sua successiva fortuna al decrescente interesse
per la speculazione scolastica ed al prevalere delle preoccupazioni
pratiche, per cui nel dubbio ci si accontentò di
dettare delle norme pratiche circa l'amministrazione del
battesimo ai feti immaturi.
Per
l'animazione ritardata, da parte di qualche biologo recente
(Gedda) è stata invocata la totipotenza dell'ovulo
fecondato (può scindersi in gemelli monozigoti).
Tuttavia,
in qualsiasi tesi, l'aborto rimane sempre delitto, anche
se commesso prima dell'animazione del feto mediante l'anima
razionale. Solo che in questo caso non si può parlare
di violazione del diritto della persona umana; bensì
di una violenza, sempre illecita, inflitta all'ordine stabilito
dalla natura che, dal punto di vista morale, potrebbe essere
ricondotto sullo stesso piano delle pratiche anticoncezionali
e dal punto di vista giuridico potrebbe essere considerato
come un delitto contro la famiglia.
Per
i casi terapeutici alcuni teologi moderni portano avanti
il cosiddetto principio del minor male dati i pericoli sociali
degli aborti clandestini e vorrebbero così essere
tolleranti verso legislazioni per la legalizzazione dell'aborto.
A prescindere dal fatto se realmente le autentiche esigenze
del bene comune giustifichino una tale tolleranza, vale
sempre il principio che il fine non giustifica i mezzi e
qui si tratta proprio di violazione di un diritto naturale.
2.
Le ingiurie contro i beni del corpo: l'omicidio
(64).
Mentre
nell'antico diritto romano l'uccisione dei servi non era
contenuta nel concetto di omicidio, e recenti aberrazioni
teoriche e pratiche pretenderebbero giustificare l'uccisione
degli anormali da parte dello Stato, la dottrina cattolica,
basandosi sia sui testi della Scrittura (65) che sui dati
della ragione, condanna la diretta uccisione di qualsiasi
persona innocente, a meno che essa non sia comandata o permessa
da Dio. Difatti, come abbiamo già osservato, sulla
vita umana, attesa la sua finalità, nessuno può
vantare un dominio diretto.
Pertanto,
non intervenendo nessuna delle ragioni che saranno in seguito
spiegate e che valgono ad eliminare la malizia dell'omicidio
diretto, è da condannarsi tanto l'uccisione degli
ostaggi quanto quella di altri innocenti per fini politici,
sia pure si trattasse di evitare grandi mali alla collettività.
Quando
si tratta dell'omicidio, il principio che l'uomo non può
disporre della vita umana si rafforza con quello dell'uguaglianza
fra gli uomini.
L'uguaglianza
della natura fra tutti gli uomini trova qui la sua applicazione
più stretta. Se gli uomini hanno tutti un diritto
rigorosamente uguale di tendere verso il proprio fine, questa
uguaglianza si manifesta prima di tutto in una stretta uguaglianza
davanti alla vita.
L'uguaglianza
davanti alla vita è la prima applicazione, la più
rigida di tutte, perché la vita è la condizione
di tutti gli altri beni della terra. Un uomo dunque non
può, per nessun motivo, sacrificare la vita d'un
altro alla propria; una collettività stessa non può
subordinare la vita degli altri, né può di
conseguenza sacrificare la vita di un uomo per il bene degli
altri.
Questa
uguaglianza e l'esclusivo diritto di Dio sulla vita rende
illecita l'uccisione dell'innocente non solo da parte di
un altro qualsiasi uomo, ma anche da parte dello Stato,
perché anche questo è costituito da uomini
che gli preesistono con 1 loro diritti naturali e non sarà
l'aggravio per la collettività, anche se eventualmente
esistente, a far perdere all'individuo, minorato nel fisico,
il suo diritto naturale alla vita.
L'omicidio
è doloso, quando si ha l'intenzione di uccidere,
qualunque siano i mezzi usati per dare esecuzione al proposito
(fisici o morali, diretti o indiretti). Nell'estimazione
morale esiste l'omicidio, pure quando la morte deriva necessariamente
da una causa volontariamente posta, anche se l'effetto non
sia desiderato, purché però sia previsto.
È, invece, colposo l'omicidio quando la morte, non
voluta, deriva da colpa (negligenza, imprudenza ecc.).
Diverse
circostanze rilevanti nel diritto penale in ordine alla
differenziazione specifica del delitto, sono invece, irrilevanti
sotto il profilo etico, nel senso che non modificano le
specie del peccato, anche se costituiscono talvolta delle
aggravanti o delle attenuanti del delitto.
Alla
malizia specifica dell'omicidio può aggiungersi quella
del sacrilegio (personale o locale), dell’empietà
(quando si tratti di consanguinei o affini), o di altra
specie.
Oltre
l'omicidio anche la lesione, illegittimamente inflitta,
costituisce senza dubbio un'ingiuria contro l'integrità
fisica. A maggior ragione costituisce un'ingiuria la mutilazione
(66), ove non ci sia alcuna colpa da parte del soggetto
(67).
Pertanto
nessuna ragione eugenica può giustificare la sterilizzazione
coatta, mentre occorre procedere con cautela nella sperimentazione
clinica e dei trapianti, in vista delle conseguenze, anche
letali, che può avere su chi vi si assoggetta o viene
assoggettato.
3.
Sperimentazione clinica.
Quando
l'indagine nell'ambito del laboratorio o in campo animale
è giunta a un certo punto di certezza tecnica, ha
bisogno di accertarsi direttamente sull'uomo. Il passaggio
dal laboratorio o dall'animale all'uomo costituisce una
prova del tutto nuova, che, per quanto abbia accumulato
molte probabilità a suo vantaggio in campo extraumano,
comporta un rischio a carico dell'integrità e della
sopravvivenza dell'uomo.
Il
problema morale consiste precisamente nel determinare fino
a che punto questo rischio è accettabile e quali
sono i limiti oltre i quali la sperimentazione non può
essere condotta. Molto dipende dalle circostanze in cui
l'esperimento viene compiuto e dalla qualità dei
soggetti su cui viene portato. Perciò è necessario
distinguere tra interventi cimici sperimentali su ammalati,
ed esperimenti su persone sane volontarie; tra esperimenti
su se stessi, o su detenuti, o su condannati a morte.
Innanzitutto
è da avvertire che l'uomo è arbitro esclusivo
di se stesso e nessuno può intromettersi nella sua
sfera, senza avere da lui l'autorizzazione specifica; è
lui l'unico responsabile degli impegni assunti di fronte
a se stesso, di fronte alla comunità e di fronte
a Dio, e nessuno può sostituirsi alla sua azione.
Solo
nel caso, in cui le sue capacità arbitrali (intelligenza,
ragione, critica) venissero meno nella loro efficienza,
lo si potrà sostituire nelle sue scelte, in linea
coi suoi autentici interessi.
In
circostanze d'urgenza, il consenso del soggetto potrà
essere presunto, purché sia a suo vantaggio; potrà
anche risultare, tale consenso, contrario a una scelta irresponsabile
del paziente che, per ragioni d'incoscienza o di paura,
rifiuta l'intervento salvatore.
Ma
neppure il paziente, o comunque il soggetto da esperimento,
nel suo consenso di disposizione del proprio organismo,
può oltrepassare determinati limiti di disponibilità.
L'essere e la facoltà di cui è dotato, gli
sono stati consegnati a precise condizioni: che ne usasse
per il conseguimento dei suoi destini umani e soprannaturali.
Il
suo potere sul corpo è semplicemente facoltà
di usufrutto e non è potere di disposizione illimitata,
o di distruzione, o di cessione a terzi, o di manipolazione
a piacere.
Però
rientra nell'ambito di una saggia amministrazione di se
stessi, in termini di usufrutto, il sacrificio di una. parte
del corpo e di qualche facoltà anche fondamentale,
quando queste abdicazioni fossero richieste dalla necessità
di salvare tutto l'essere. La parte per sua natura, è
al servizio del tutto.
Nell'ambito
di questa parziale disponibilità dell'organismo umano,
in vista di un bene maggiore, rientra la legittimità
morale di chiedere al nostro essere una quota di rischio
o di rinuncia a bene della comunità.
Questo
non si deve condannare senz'altro, purché ci si arresti
ai limiti tracciati dai principi morali.
Naturalmente
alla scienza che non è il più alto valore
esistente a cui tutto debba soggiacere non tutto è
permesso. C'è un limite anche alle esigenze della
scienza e alle esigenze della comunità, costituito
da quelle esigenze che tutelano i diritti superiori della
persona e che perciò hanno su quelle la precedenza.
Per quanto la scienza sia pregevole sforzo verso la verità
e verso la perfezione umana, proprio per non urtare contro
le leggi dell'uomo è chiamata a fermarsi quando vi
sia di mezzo una compromissione profonda del suo essere
o un grave rischio per la sua sopravvivenza.
La
scienza, infatti, è a servizio dell'uomo e non viceversa.
In ogni caso, resta l'esigenza che il danno chiesto all'uomo
sia proporzionato al bene che si vuol raggiungere con l'esperimento.
Nel
calcolo di ciò che viene sottratto al singolo con
l'esperimento occorre tener presenti anche i valori spirituali
che possono emergere nella persona proprio in forza della
prestazione sperimentale.
Queste
leggi di rispetto della persona e della sua indisponibilità
non cambiano intensità neppure nei confronti delle
vie " apparentemente infelici e inutili " (malati
mentali, malformati, ecc.); la vita umana ha in ogni caso
un valore sostanziale identico, Ciò premesso, e venendo
al pratico, è lecito un esperimento nel caso in cui
il ricorso a una metodica curativa non ancora sufficientemente
provata e di conseguenza da ritenersi ancora allo stato
sperimentale viene ritenuto dall'esperto l'unica via da
seguire nel tentativo di salvare il malato. Qui il carattere
sperimentale si identifica con la cura, e rientra nel consenso
generale già dato dall'ammalato perché tutto
venga tentato contro la malattia.
Nei
tarati, previo il dovuto consenso, più vaste sono
le possibilità e le occasioni per tentativi sperimentali
ai fini di scoprire metodiche nuove di recupero e di riabilitazione.
Nei
moribondi, ripugna a un ovvio sentimento di pietà
e di umanità sottoporre il paziente morente a interventi,
ingestioni o iniezioni sperimentali, sia pure con il consenso
dei parenti. Solo particolari ragioni di urgenza e di gravità
li potrebbe giustificare.
Restano,
perdo, escluse le forme di sperimentazioni su ammalati o
irregolari non consenzienti o ridotti allo stato di incoscienza,
È palese, infatti, qui l'usurpazione della libertà
personale e la violazione del quinto comandamento, nella
misura in cui il soggetto ne risulterà minorato.
In
base al principio della solidarietà che tutti ci
lega, il singolo può certamente accettare o addirittura
cercare di sottoporsi a qualche esperimento medico, per
motivi di carattere scientifico o di immediato bene comune,
in ordine all'efficacia di determinate sostanze o alla validità
di particolari tecniche di intervento. Se vi si aggiungono
ragioni di gravità e di urgenza, l'ammissibilità
morale è ancora più evidente. Naturalmente
occorrerà il consenso libero del paziente conscio
del rischio e questo non dovrà passare la barriera
della vita e dell'integrità sostanziale.
Quello
che si è detto di soggetto volontario vale per l'esperimento
su se stesso: valgono cioè gli stessi principi e
le stesse cautele. Né il carattere " eroico"
di un gesto di estremo coraggio nell'offrirsi alla scienza
per la verifica di una propria ipotesi, muta la valutazione
morale dell'azione; altrettanto va detto dell'ammirazione,
della simpatia e riconoscenza riscosse dall'opinione pubblica.
Anche
le ricerche compiute sull'organismo dei detenuti rientrano
nello schema dei principi e delle soluzioni precedenti.
La
cessione di se stesso non può allora avere un carattere
di riparazione del male compiuto nella comunità con
il comportamento delittuoso, Può avere uno scopo
di riemancipazione del proprio prestigio distrutto col reato,
o anche lo scopo di accorciare i tempi di detenzione, Sono
tutti motivi che sul piano morale hanno una loro particolare
validità, Ma per ciò che si riferisce al limite
della indisponibilità sostanziale della vita e della
vitalità dell'organismo, neppure i motivi specifici
elencati cambiano le ragioni del divieto morale.
Una
valutazione alquanto diversa va fatta nei confronti di detenuti
condannati alla pena di morte e in attesa dell'esecuzione.
In questi casi, data la certezza della morte, ormai imminente
e inevitabile, la dottrina morale ritiene che si possano
compiere su di loro esperimenti anche assai rischiosi per
la vita e per l'integrità del detenuto, a condizione
che l'autorità, ormai responsabile di quella vita,
ne dia l'autorizzazione; che il detenuto ne dia il consenso,
previa informazione oggettiva delle conseguenze fisiche
e mentali che ne potranno derivare a suo carico; che la
condanna non abbia più alcun dubbio sulla sua irremissibilità;
e che l'esperimento non porti con sé sofferenze o
aspetti degradanti non previsti specificamente dal soggetto.
Nel caso l'esperimento anche letale vale come sostituzione
di pena.
Un
testo di raccomandazioni, per gli esperimenti sull'uomo
è stato approvato ad Helsinchi nel giugno del 1964
da parte dell'associazione medica mondiale.
4.
Il duello
(68). Di origine superstiziosa, per una materiale ed insipiente
valutazione del coraggio, è da alcuni considerato
piuttosto come segno di animo forte.
È
chiamato duello qualsiasi combattimento convenuto tra due
o più persone a pari numero, per causa privata, con
l'osservanza di alcune norme stabilite dalla consuetudine
cavalleresca (69).
Nella
convenzione, preceduta ordinariamente dalla sfida o comunicazione
della volontà di battersi, si stabiliscono il luogo,
il tempo, le armi con cui battersi.
Forse
derivazione dei giudizi di Dio, il duello è il prodotto
di un'epoca barbarica, nella quale i torti, non riparati
dall'intervento della forza pubblica, venivano abbandonati
alla vendetta privata; è stato conservato e fatto
rivivere da una società, non permeata dallo spirito
del Vangelo ed in opposizione all'ingentilimento dei costumi
prodotto dal Cristianesimo, legittimato da false concezioni
di onore e stima. Il duello si può attuare in varie
forme e con varie armi. Usuatissima è la distinzione
tra duello solenne e semplice, tra duello al primo od all'ultimo
sangue, cioè fino alla morte di uno almeno dei contendenti.
Il
duello è contro il diritto naturale, che proibisce
di uccidere o di ferire altri, nonché di esporre
la propria vita ad un grave pericolo (70). Il duello partecipa
della malizia dell'omicidio e del suicidio insieme, omicidio
in quanto attentato contro la vita altrui, suicidio in quanto
espone temerariamente a grave pericolo la propria, senza
nessuna ragione plausibile. Ed anche escluso nell'intenzione
dei duellanti il persistere nel duello fino all'ultimo sangue,
va ugualmente contro la legge naturale e divina, la quale
vieta non solo l'omicidio voluto, ma anche quello al quale
si può, pur non volendo, dare una remota occasione,
e vieta qualunque volontaria lesione del prossimo.
Né
vale il dire che v'è compenso tra le due para, essendo
ambedue ugualmente assalite e non correndo un maggior pericolo
dell'altra. Sia pure che siano assalite, ma sono anche assalitrici,
e perciò ambedue colpevoli. Ed ammesso pure che il
pericolo in sé e per sé sia piccolo, gli eventi
però superano talora le previsioni, Comunque il ferire
o cercar di ferire è sempre cosa proibita dalla legge
divina e umana.
Inoltre
il duello va anche contro l'ordine sociale, perché
sostituisce all'autorità dello Stato ed alla maestà
della legge la vendetta o giustizia personale. Le false
massime sull'onore, che si portano per giustificarlo, non
valgono allo scopo. L'offeso o che offeso si crede, sfida
l'offensore, e gli impone un atto, al quale soggiace egli
pure con gli stessi rischi e doveri. Dov'è la riparazione,
se l'offeso deve pagare lo stesso prezzo e la stessa soddisfazione
dell'offensore?
Qualora,
poi, si costringa l'avversario al duello, questo si aggrava
dell'ingiuria contro la libertà.
Attesa
la sua intrinseca immoralità, non potrà essere
mai né scelto né accettato come mezzo per
sfuggire altri mali; a meno che la provocazione e la minaccia
non siano fatte in tali circostanze, per cui l'accettazione
perda la sua specifica natura, ed equivalga alla legittima
difesa (71).
5.
I delitti contro il feto.
Nella
formazione e nello sviluppo del corpo umano, come in genere
in quello dei mammiferi, si distinguono due periodi successivi,
l'embrionale e il fetale. Il primo nell'uomo dura otto settimane;
il secondo, che si inizia quando il processo di accrescimento
acquista una prevalenza decisa sui processi di formazione,
occupa tutto il tempo successivo della gravidanza. Noi ci
riferiamo indistintamente all'uno e all'altro periodo, adoperando
il termine " feto " nella sua accezione più
larga.
I
principali delitti contro il feto sono l'embriotomia e l'aborto
(72) .
a) L'embriotomia. Ha luogo quando il feto
viene tagliato a pezzi nell'utero materno, nel caso in cui
non possa essere espulso in maniera normale. L'operazione,
ove si colpisca la testa del feto, prende il nome di craniotomia.
Tale
intervento, oggi superato dal punto di vista ginecologico,
era noto agli antichi: ne parla anche Tertulliano ",
il quale non sembra riprovarlo. Il D'Annibale alla fine
del sec. XIX, tentò parimenti di giustificare tale
operazione nel caso che fosse necessaria per salvare la
vita della madre, assimilando, in tale ipotesi, il feto
all'ingiusto aggressore. Ma il S. Uffizio (oggi S. Congr.
per la dottrina della fede) il 14 agosto 1889 riprovò
tale opinione (74).
In
realtà non può non considerarsi illecita l'azione
diretta ad uccidere il feto, anche se per mezzo di essa
si intende salvare la vita della madre: giacché nessun
fine onesto può giustificare la scelta di un mezzo
intrinsecamente illecito.
Né,
in tal caso, può parlarsi di ingiusta aggressione:
dove tutto avviene in forza di un processo naturale, sia
pure a carattere anormale, non può parlarsi di aggressione
neppure materiale (75).
Non
neghiamo che l'osservanza della legge morale può,
in rarissimi casi, implicare il sacrificio non solo della
madre, ma anche del feto. In tale ipotesi, se il sentimento
può suggerire l'eccezione del sacrificio inutile
e della legge crudele, la ragione avverte che altro è
permettere la morte provocata da cause naturali, altro è
interrompere violentemente la vita.
Va
da sé che, se il feto è già morto,
l'embriotomia perde qualsiasi ragione di illiceità.
Può
dirsi lo stesso quando si dubita se esso ancora viva? Taluni
rispondono al quesito affermativamente (Ferreres, Prùmmer),
osservando che il diritto certo della madre prevale su quello
incerto del feto. A noi sembra che non possa confondersi
il diritto dubbio con un diritto certo, ma ipotetico, qual
è quello cui si riferisce il caso di cui ci occupiamo.
Trattandosi di un dubbio di diritto non possono applicarsi
i principi del probabilismo, come non ci si può neppure
appellare al principio del duplice effetto. Difatti nel
caso che il feto in effetti viva, la sua morte non è
indirettamente permessa, ma direttamente causata. Tuttavia,
ove non ci sia alcuna positiva ragione per dubitare della
sua morte, riteniamo si possa con tranquillità di
coscienza effettuare l'embriotomia (76).
b)
L'aborto. L'aborto, dal punto di vista morale giuridico,
consiste nell'interruzione della gravidanza, quando il prodotto
del concepimento non può vivere fuori del seno materno.
Quando,
invece, l'interruzione della gravidanza porta alla espulsione
di un feto, che può vivere fuori dell'utero materno,
si ha il così detto parto prematuro.
Se
si riflette attentamente a tali concetti, si avverte subito
che la terminologia morale giuridica non coincide esattamente,
né con quella medico legale, né con quella
ostetrico-clinica.
Infatti
dal punto di vista medico legale la differenza fra aborto
e parto prematuro è determinata esclusivamente dall'elemento
biologico di fatto, l'essersi cioè " avuto un
feto morto ovvero un feto vivo e capace di continuare a
vivere " (Palmieri), sicché da questo stesso
punto di vista l'aborto viene definito: " l'interruzione
della gravidanza con morte del prodotto del concepimento
", mentre il parto prematuro consiste nella interruzione
della gravidanza con espulsione di un feto vivo e vitale.
Invece
dal punto di vista ostetrico clinico si tien conto unicamente
dell'elemento cronologico: si ha, infatti, parto prematuro
quando il feto viene espulso, vivo o morto, dopo la ventottesima
settimana; mentre se l'interruzione della gravidanza avviene
prima si ha l'aborto.
Sotto
l'aspetto morale, al contrario, non si considera ne l'elemento
biologico (il fatto) né, per sé, quello cronologico,
anche se quest'ultimo offra la base per la presunzione di
vitalità, ma unicamente la possibilità per
il feto di vivere la vita extrauterina.
Perché
si abbia l'aborto non si richiede essenzialmente la espulsione
del feto (talvolta, interrotta la gravidanza, il prodotto
del concepimento viene trattenuto definitivamente nell'utero,
e va soggetto a successive trasformazioni) ne il momento
dell'aborto (aborto interno) coincide sempre con quello
della espulsione del concepimento.
L'aborto
può essere spontaneo (involontario) o provocato (volontario).
L'aborto
spontaneo può dipendere da cause patologiche sia
materne (di carattere generale, come la sifilide, il tifo,
la leucemia ecc., o di carattere locale, come l'infantilismo,
i tumori dell'utero ecc.) che fetali; oppure da cause accidentali,
ossia da fattori imprevisti di natura tossica (avvelenamenti)
o traumatica (urti, cadute ecc.).
L'aborto
provocato, nei trattati medico legali vien distinto in aborto
terapeutico ed aborto criminoso. Quest'ultimo, poi, vien
distinto in aborto criminoso procurato con fine specifico
(quando, cioè, l'interruzione della gravidanza è
direttamente intesa dall'agente) ed aborto criminoso senza
fine specifico (quando l'interruzione della gravidanza non
è voluta direttamente, ma rappresenta la conseguenza
di lesioni inferte alla donna all'infuori di tale obiettivo).
A
voler prescindere dall'incompletezza della classificazione
dal punto di vista etico, essa, per ciò che concerne
l'aborto terapeutico, è ispirata al principio legale,
per cui lo stato di necessità, ove appaia dimostrato,
rende impunibile l'intervento diretto a procurare l'aborto.
Più
completa, pertanto, e più conforme ai principi di
imputabilità etica è la dottrina morale che
distingue l'aborto provocato in diretto (se direttamente
voluto o causato mediante azione necessariamente abortiva)
e indiretto (se non è ne inteso come fine ne direttamente
causato, ma solo attivamente permesso).
Riteniamo,
d'altra parte, che l'aborto terapeutico, inteso nella sua
accezione più larga, non possa essere considerato
senz'alto e sempre come un caso di aborto diretto, dato
che l'intervento medico, nell'Intento di salvare la vita
della madre, può attingere il prodotto del concepimento
o direttamente o indirettamente.
L'elenco
delle " indicazioni " terapeutiche, prima molto
lungo, si è venuto man mano assottigliando, ed i
migliori ginecologi sperano che tale aborto sia una operazione
"destinata a scomparire dal novero delle operazioni
ostetriche, come già, per 1 progressi della scienza,
è scomparsa l'indicazione dell'embriotomia su feto
vivo " (Pestalozza). Particolare interesse destano,
come vedremo, il caso dell'isterectomia per carcionoma in
donna gestante, e l'escissione di. una tuba contenente un
feto ectopico.
L'aborto
è stato sempre condannato dalla Chiesa (77), anche
nel recente Concilio ecum. Vaticano II (cost, past. Gaudium
et spes, m, 27, 31).
Tuttavia,
nel caso di feto non ancora informato dall'anima razionale,
diversi autori antichi (Sanchez, Laymann, Viva ed altri),
su cui fanno leva, per atteggiamenti anche più arditi,
alcuni moralisti moderni, ritenevano lecito l'aborto terapeutico
diretto. Che anzi, anche quando la tesi dell'animazione
ritardata non incontrò più il primitivo consenso,
non mancarono degli autori che ritennero ancora lecito tale
aborto, ove si dimostrasse necessario per salvare la vita
della madre (D'Annibale, Lehmkuhl). Ma la S. Congregazione
per la dottrina della fede (S, Uffìzio) più
volte si è pronunziata in senso di condanna (28 maggio
1884, 19 agosto 1889, 24 luglio 1895), ribadendola di recente
nella "Dichiarazione sull'aborto procurato " del
18 novembre 1974 (78).
a)
In realtà l'aborto diretto, inteso sia come
fine sia come mezzo, è intrinsecamente illecito.
Ove si tratti di feto già informato dall'anima razionale
esso è da assimilarsi, dal punto di vista etico,
all'omicidio. La violenta interruzione della gravidanza,
privando il feto di elementi vitali e dell'ufficio di organi
destinati dalla natura allo sviluppo, non può essere
spiegata come semplice cessazione di un'azione conservatrice
del feto (come pensò in un primo tempo il Lehmkuhl),
né si può parlare di presunta rinunzia da
parte del feto a un suo diritto, giacché, oltre al
resto, nessuno può lecitamente acconsentire all'uccisione
di sé. Nel caso di feto inanimato (se si può
ancor oggi parlare di animazione ritardata), l'aborto diretto,
come abbiamo già osservato, è pure sempre
illecito, non già quasi si tratti di anticipato omicidio,
come qualcuno ha pensato, ma perché direttamente
contrario all'ordine della natura, non altrimenti che l'uso
onanistico del matrimonio.
Oggi
il problema dell'aborto sta interessando la cultura e la
prassi con spirito spesso assai critico di fronte alla valutazione
etica e alla posizione giuridica comunemente accettate e
sostenute sino a ieri. Il ripensamento critico nasce dal
contesto socio-culturale del mondo contemporaneo, ed è
dovuta soprattutto ad una duplice spinta, l'una d'indole
più pragmatica e 1’altra d'indole più teoretica:
tentativi in atto in diversi Paesi per una regolamentazione
o addirittura per una liberalizzazione assoluta dell'aborto,
reclamate in particolare da alcuni movimenti di emancipazione
femminile; serie di dubbi sulla validità delle argomentazioni
tradizionali, portati avanti da alcuni teologi circa la
proibizione morale e legale dell'aborto.
La
riflessione teologica sviluppatasi in simile contesto socio-culturale,
e da questo sollecitata a riesaminare in modo critico l'eredità
del passato non ha trovato ragioni convincenti per recedere
dalla linea tradizionale della Chiesa.
"I
motivi più ricorrenti insinuati a favore della libertà
di aborto sarebbero le situazioni penose e talvolta drammatiche
della abortività clandestina, la colossale speculazione
da parte di medici compiacenti nel mondo dei ricchi, la
mortalità da pratiche abortive; una legge diversa
dalla attuale, secondo tale propaganda, eliminerebbe gli
inconvenienti, soprattutto attraverso la gratuità
dell'intervento e l'assistenza sanitaria, Ad accentuare
l'interesse intorno al problema, si aggiungono le voci di
un'assoluta necessità del ricorso all'aborto per
contenere l'aumento demografico, che nella previsione dei
demografi e biologi si sarebbe dovuto bloccare con i contraccettivi:
ciò che non è avvenuto (79) ".
"Una
legalizzazione dell'aborto che significasse un riconoscimento
da parte dello Stato di diritto all'aborto, sia pure in
casi determinati ed a certe condizioni, è contraria
alla retta ragione, la quale esige, anche da parte dello
Stato l'obbligo di assicurare l'assoluto rispetto di ogni
vita umana innocente, specie se indifesa" (80).
b)
La provocazione del parto prematuro è certamente
lecita quando è fatta nell'intento di salvare la
vita del feto; se ordinata a salvare la vita della madre,
è necessario che avvenga nel tempo e nei modi atti
di per sé a salvare la vita del figlio e della madre
(81).
c)
L'aborto indiretto, per cui l'interruzione della gravidanza
non è né intesa né direttamente causata,
ma solo indirettamente permessa, è lecito, se giustificato
da una causa proporzionatamente grave. Si richiede pertanto:
1)
che l'intervento, indipendentemente dalla circostanza accidentale
della gravidanza, non sia in sé diretto all'espulsione
del feto; 2) che l'effetto sperato, per cui l'intervento
ha luogo, non sia ne inteso ne attuato come fine da raggiungere
attraverso all'interruzione della gravidanza; 3) che tale
effetto sia proporzionato al male che si permette.
d)
L'aborto terapeutico diretto è sempre illecito: lo
stato di necessità, anche se sia vero, non giustifica
un intervento intrinsecamente immorale. Il peggioramento
delle condizioni di un ammalato non può giustificare
l'assassinio di un altro uomo (Peller), né la violazione
di un ordine stabilito da Dio. Del resto, come abbiamo già
accennato, tale indicazione va sempre più perdendo
favore; e " quando la gravità della affezione
lo consenta, si va facendo sempre più strada l'uso
di procrastinare, sinché possibile, l'interruzione
della gravidanza al settimo mese (quando il feto ha già
raggiunto un grado di maturità che gli conferisce
capacità di vita autonoma), trasformando così
l'intervento in una provocazione di parto prematuro, nell'intento
di salvare anche la vita del prodotto del concepimento"
(Palmieri).
e)
L'isterectomia per carcinoma in donna gestante è
da considerarsi come aborto diretto o indiretto? Non pochi
autori (Lehmkuhl, Génicot-Salsmans, Priimmer, Vermeersch)
ritengono che l'ablazione di un utero gravido canceroso
non costituisce un intervento diretto in sé alla
interruzione della gravidanza (difatti esso potrebbe avvenire
anche in un utero di donna non gestante), e pertanto l'aborto
deve essere considerato come indiretto (82).
f)
Al contrario, deve essere considerato come aborto diretto
l'intervento chirurgico inteso ad espellere dalla tuba il
feto ectopico: in questo caso l'interruzione della gravidanza
è direttamente voluta (83).
Come
è universale la condanna dell'omicidio, così
è universale, nell'estimazione e nei costumi dei
vari popoli, l'esclusione di alcuni casi da tale condanna.
Ma sul numero e la determinazione di essi esiste la massima
varietà. Abbiamo già visto la differenza di
opinioni intorno alla liceità dell'aborto terapeutico.
Altri ammettono anche la liceità dell'omicidio per
pietà (eutanasia) allo scopo di abbreviare le sofferenze
al moribondo (alcuni limitano il principio al caso in cui
ci sia il consenso del paziente). Comunque è pure
predicata, specie in certi ambienti, la legittimazione del
duello e per certe teorie è consentito il ricorso
al genocidio. E sullo stesso terreno politico, diversi sono,
nelle varie concezioni, i limiti dei diritti riconosciuti
al potere civile.
NOTE
(62)
P. A. ARRIGHINI, Quinto: non uccidere, Padova 1946; J. LECLEKCQ,
Leçons de droit naturel. IV: Les droits et les devoirs
individuels, I part., Louvain 1946; L, BENDER, Occisio directa
et indirecta, in Angelicum, 28 (1951) 224-53; ID., Ius in
vita, ib., 30 (1953) 50-62.
(63)
PAOLO VI, Lettera al Card. Villot, segretario di Stato,
3 ott. 1970. Per la letteratura in merito, crf.; A. L.ANZA,
La questione del momento in cui l'anima razionale e infusa
nel corpo, Roma 1939; R. LACROIX, L'origine de l'àme
humaine, Québec 1945; BARBADO, Estudios de Psicologia
experimental, II, Madrid 1948,519-569; H. HAERING, De tempore
animationis foetus humani, in Angelicum, 28 (1951) 18-29;
G. DAVANZO, Aborto, in Dizionario enc. di teologia morale.
2a ed., 13-18.
(64)
Cfr. M. G, MALPHAEUS, Tractatus de omni genere homicidii
Spira 1582; P. CABALLI, Tractatus de omni genere homicidii,
Firenze 1614; G. AYRER, De triplici genere homicidiorum,
Francoforte 1646; G. RODRIGUEZ, Le droit à la vie,
Paris 1934; J. HESSEN, Der Sinn des Lebens, Rottenburg 1936;
G, A. FARNER, Ueber den Sinn des Lebens, Zurigo 1957; O,
HILKER, Das Ziel del Lebens, Paderborn 1939; G. PERICO,
Difendiamo la vita, Milano 1960; M. TRINCAS, La collaborazione
tra medici giuristi come base di una nuova giustizia penale,
Modena 1970.
(65)
Cfr. nell'Antico Testamento; Gen, 4, 10; 9, 5; Es. 21, 12,
28; Num. 35, 21,33; Deut. 19, 6, 15. Non si trovano testi
espliciti nel Nuovo. Si cercano delle allusioni in testi
che parlano di altre cose. Così i teologi citano
a volte il testo di S. Paolo:
Nemo
enim nostrum sibi vivit et nemo sibi moritur... Sive ergo
vivimus sive morimur, Domini sumus (Rom. 14, 7-8); o quello
del Deuteronomio (32, 39): Ego occidam et ego vivere faciam;
o quello del libro della Sapienza (16, 15): Tu es enim,
Domine, qui vitae et mortis habes potestatem (cfr. ancora
la parabola dei talenti e delle mine: Mt. 25, 14-30; Lc,
19, 11-27).
(66)
Cfr. V. HEYLEN, o, c., 681-683.
(67)
Anche applicata come pena la mutilazione presenta più
lati negativi che positivi. Su questo argomento si è
già trattato al n. 46, 4.
(68)
Cfr. E. LEVI-GELLI, Bibliografia del duello, Milano 1903;
B. OIETTI, Duellum, in Synopsis..., Romae 1912, 1692-1700;
Dissertatio de duellis, in Per., 13 (1952) 241-47; I. M.
ROMERO, El duelo en la historìa y en la legislacion,
in Razon y fe, 76 (1926) 257-275, Circa i duelli studenteschi
in Germania, in II monitore ecclesiastico, 38 (1926) 264-74;
A. C., Le duel des étudiants allemands devant la
S. Congregation du Concile, in Le canoniste, 48 (1926) 291-96;
I. MAUSBACH, Die Strenge der Kirche gegenuber der studentischen
Mensur, in Theologie u. Glaube, 18 (1926) 308-15; W. POPP,
Duel u. Mensur, in Klerusblatt, 12 (1931) 717-19; 738-41;
756-58,773-75; A. GENNARO, Cooperazione al duello, in Perfice
munus, 7 (1932) 912-13; I. B, UMBERG, De liceitate et obligatione
committendi duellum publicum, in Per., 36 (1947) 161-68;
P. PALAZZINI, Duello, in EC, IV, 1966-1970.
(69)
Si distingue pertanto il duello dalla rissa che è
un combattimento subito ed improvviso senza norme prefisse.
Si distingue dalla guerra, scontro o serie di scontri tra
due eserciti e si distingue ancora da quella forma di combattimento
fra due o pochi soldati, per definire le sorti d'una guerra
in modo più semplice, che con lo scontro di due eserciti,
come il combattimento di David con Golia nella storia sacra,
degli Orazi e Curiazi nella storia classica; forma di combattimento
senza dubbio lecita, se lecita, in determinate condizioni,
può dirsi la guerra. Si distingue ancora dal pugilato
(boxing) perché non è un vero combattimento
fatto con armi di per sé letali.
(70)
II duello, oltreché peccato, è anche, nella
legislazione ecclesiastica, delitto, punito con la scomunica
simpliciter reservata alla S. Sede. Non risponde alla configurazione
di delitto del duello, pur meritando sempre riprovazione
morale, il duello all'americana, nel quale l'accettante
deve scegliere tra due armi, di cui una è carica
e l'altra no, e tra due pillole, di cui una è avvelenata
e l'altra no, e combattere così ad armi disuguali,
Risponde
invece al concetto di duello sopra accennato, la prova di
forza (Bestimmungsmensur) in uso presso gli studenti delle
Università germaniche, in quanto non è semplice
esercizio di scherma, ma è un vero combattimento
convenuto tra due persone, anche se al primo sangue (cfr.
S. C. C., 9 agosto 1890; 23 gennaio 1904; 10 febbraio 1925;13
giugno 1925). La scomunica colpisce gli autori principali
anche se il duello non abbia avuto luogo (perpetrantes,
provocantes, acceptantes), mentre i cooperatori (quamlibet
operam aut favorem praebentes, de industria spectantes illud
peremittentes vel quamtum in ipsis est non prohibentes),
incorrono nella stessa pena, effectu seculo (can, 2351 §
1 del CIC del 1917). Inoltre i duellanti e i loro padrini
sono ipso facto infames (can. 2351 § 2) e diventano
per ciò stesso irregolari (can. 984 § 5).
(71)
Cfr. proposizione 17a condannata da ALESSANDRO VII; BENEDETTO
XIV, cosi Detestabilem, Denz. S. 2037 (1117), 2571-2575
(1491-1495).
(72)
Cfr. I. PENNACCHI, De abortu et embryotomia..., Roma 1884;
D. PRUMMER Zicht die Kraniotomie die Excomunication nach
sich, in Theologischpraktische Quart chrift, 63 (1910) 586-588;
M. J. O'DONNEL, Craniotomy and excommunication, in Irish
ecclesiastical record, 29 (1911), 537-538; A. O' MALLEY,
The ethics of medical homicide and mutilation, New York
1922; A. GEMELLI, De l'avortment indirect, in Nouv. Rev.
Théol, 60 (1933) 500-527; 577-599; 1, ANTONELLI,
Medicina pastoralis, II, Roma 1932, 55-67; A. VERMEERSCH,
De causalitate per se et per accidens..., in Per., 21 (1932
101-116; T. L. BOUSCHAREN, Ethics of ectopic operations,
Chicago 1933; A. VERMEERSCH, Avortement di
rect
ou indirect, in Nouv. Rev. Théol., 60 (1953) 600-620;
A. LANZA, La questione del momento in cui l'anima razionale
è infusa nel corpo, Roma 1939; J. W. O' BRIEN, Ectopie
Gestation. Moral Aspect, in Ecclesiastical Rewiew, 105 (1941)
95-103; R. I. HUSER, The crimc of abortion in canon law,
Washington 1942, 122-157; G.PALAZZINI, Jus fetus ad vitam,
Urbania 1943; ID., Embriotomia, in EC, V, 279-18; G. CLEMENT,
II diritto alla nascita (Quaderni professionali, 8), Roma
1943; V. M. PALMIERI, Medicina legale canonistica, Città
di Castello-Bari 1946, 284 ss; L. SCREMIN, Dizionario di
morale professionale per i medici, Roma 1949, 101 s.; G.
JUDICA CORDIGLIA, Questioni medico-legali, Milano 1952,
67 ss; 98 SS,; S. Di FRANCESCO, Il diritto alla nascita,
Roma 1952; A. BONNAR, II medico cattolico, Alba 1953, 117
ss., 139 ss.; BENDER, Extirpatio uteri morbosi ut actus
coniugalis tuto fieri possit (c. 1111), in Angelicum, 30
(1953) 273-280; G. PERICO, L'aborto. Aspetti morali, Milano
1952; Conc. Vaticano II, cost. past. Gaudium et spes, n.
28, 51; M. MARCOZZI, La liberalizzazione della legge sull'aborto,
in Anime e corpi, 33 (1971) 7-24, Centre catholique des
medecins français, Avortement et respect de la vie,
Parigi 1972; AA. VV., Aborto questione aperta, - La posizione
dei moralisti italiani. Torino 1973. Quale siano le allarmanti
mete della liberalizzazione dell'aborto e le argomentazioni
addotte, si può vedere in Consiglio nazion. delle
donne italiane, Pianificazione della famiglia e aborto.
Aspetti giuridici, medici ed etico-sociali, Roma 1972; AA,
VV,, Aborto, in Medicina e morale (1974/2), L'intero numero
è dedicato a questo argomento, con articoli di C,
Caffarra, E. Nardi, G, Caglia, V, Fagone, F. Stella, A.
Bompiani, P. Bergamaschi, R. Licordari.
(73).
De anima, c. 25; CV, 20, 343. Cfr. anche OVIDIO, Amores,
II, 14, 5-38; GIOVENALE, Satyr., VI, 594-597; G. PALAZZINI,
lus fetus ad vìtam, Urbaniae 1943, 39-47.
(74).
Cfr. G. D'ANNIBALE, Summula théol.. mor., II, Romae
1908, n. 290; Denz, S. 3258 (già 1889-1890).
(75).
Cfr, Discorso di Pio XII sull'apostolato delle ostetriche,
29 ottobre 1951: AAS, 43 (1951) 835-854.
(76)
Cfr. V. M. PALMIERI, Medicina legale canonistica, Città
di Castello-Bari 1946, 296 ss,; L. SCREMIN, L'aborto terapeutico,
in Studium, 48 (1959) 313-517, I, DURANO, L'avortement therapeutique
dans le protestantisme, in Sciences ecclesiastiques, 19
(1967) 445-464; R. TROISFONTAINES, faut-il légaliser
l'avortement?, in Now, Rev, Théol. (1971) 489-512;
Centre cath. des médecines français, Avortement
et respect de la vie humaine, Parigi 1972.
(77)
Cfr. D. TETTAMANZI, L'attuale problematica morale-giuridica
sull'aborto, in Scuola cattolica, 100 (1972) 163-190, specie
p. 166; G. CAPRILE, Non uccidere, Il magistero della Chiesa
sull'aborto, Roma 1973.
(78)
Denz. S. 3258 (1889), 3298 (1890); Declaratio de aborti
procurato: AAS 66 (1974) 730-747. Cfr. ancora; GIOVANNI
XXIII, enc. Mater et magistra, n, 181: AAS 53 (1961) 447;
PAOLO VI, All. Salutiamo con paterna effusione, 9 dic. 1972:
AAS 64 (1972) 777.
(79)
Cfr. G. PERICO, Regolamentare l'aborto?, in Aggiornamenti
Sociali 22 (1971) 629.
(80)
Nota pastorale dell'episcopato italiano: Aborto e legge
di aborto (n. 13) del febbraio 1975, Non ci pare in armonia
con questa nota e la comune dottrina l'articolo di G. DAVANZO,
Aborto, in Dizionario enc. di teologia morale, 2a ed., 13-17.
(81)
S. Congr. per la dottrina della fede, 4 maggio 1898; Denz.
S. 3336-3338 (1890), Così pure è lecito alleviare
i dolori del parto (parto indolore), purché l'uso
degli anestetici non metta in pericolo la salute della madre
e del bambino e non rischi di cambiare il sentimento di
tenerezza materna del neonato. Cfr. G. JUDICA CORDIGLIA,
Questioni medìco-matrimomale, 60-63; A. LANZA-PALAZZINI,
o. c., 293-294; S. DI FRANCESCO, Maternità senza
dolore, Milano 1950; GRANTLY DICK READ, Rivelazioni sul
parto, Napoli 1951; Pio XII, Discorso ai medici cattolici,
(IV Congresso), 30 settembre 1949, in Discorsi ai medici,
Roma 1959, 113-120.
(82).
II Pestalozza, per un'errata interpretazione del principio
che non si limita all'esame dell'intenzione dell'agente,
ma considera altresì la natura dell'azione in sé,
ha creduto di poter da ciò concludere all'identificazione
di qualsiasi aborto terapeutico con l'aborto indiretto.
Al contrario il Gemelli, in polemica sia col Pestalozza
come col Vermeersch, ha affermato che costituisce aborto
diretto anche l'isterectomia in donna gestante ed in genere
qualsiasi intervento che provochi sempre e con certezza
la morte del feto (A. LANZA-P. PALAZZINI, o. c., 287-289).
A
noi, però, non sembra che le ragioni addotte dal
Pestalozza siano valide. Se non è sufficiente considerare
la sola intenzione di chi opera per giudicare della natura
dell'aborto, cosi come ritiene il Pestalozza, il giudizio
non può neanche essere fondato unicamente sulla certezza
della morte del frutto del concepimento. Quanto al Gemelli,
poi. diciamo che se l'azione diretta ad ottenere un determinato
effetto buono non causa di per sé l'effetto cattivo,
ma solo nell'ipotesi del concorso accidentale di un'altra
causa, l'effetto non cessa di essere accidentale sol perché
nell'ipotesi di tale coincidenza o accidentale concausalità,
l'effetto ha sempre luogo. Far saltare in aria un ponte,
su cui si trovino per caso dei liberi cittadini, nel caso
di necessità bellica è stato sempre considerato
dal teologi come un caso di volontario indiretto.
La
gravidanza è accidentale nella donna affetta da carcionoma
all'utero, e l'isterectomia mira direttamente ad eliminare
il tumore, non già il prodotto del concepimento.
(83).
Per questo la S. Congregazione per la dottrina della fede
(S, Uffizio) al quesito; Utrum aliquando liceat e sinu matrìs
extrahere foetus ectopicos adhuc immctturos, nondum exacto
sexto mense post conceptionem, in data 5 marzo 1902, ha
risposto: Negative, iuxta decr. fer. IV, 4 Maii 1898, vi
cuius foetus et matris vitae, quantum fieri potest, serio
et opportune providendum est; quoad vero tempus, iuxta idem
decretum, orator meminerit nullam partus accelerationem
licitam esse, nisi perficiatur eo tempore ac modis, quibus
ex ordinarie contingentibus matris ac foetus vitae consulatur.
(Denz. S., 3336-3938 [1890b], 3358 [1890c]).
Diverso
dovrebbe essere, secondo alcuni, il giudizio morale circa
l'escissione della stessa tuba contenente un feto ectopico,
atteso l'obiettivo immediato dell'intervento chirurgico
(la tuba). Noi, però, non riusciamo a vedere il valore
della distinzione, dato che detto intervento mira direttamente
ad interrompere la gravidanza tubarica.
Cfr.
A. GEMELLI, De l'avortement indirect, in Nouv. Rev. Théol,,
60 (1933) 500-527; A. VERMEERSCH, De causalitate per se
et per accidens, in Per., 21 (1932) 101-116.