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I diritti umani e il diritto alla vita

 

INTRODUZIONE

 

Le rivoluzione scientifica, iniziata 50 anni fa, avanza sempre più rapidamente ed ha prodotto una società diffidente. Al giorno d'oggi, l'applicazione delle biotecnologie sull'uomo è tale che può avere effetto sull'essenza costitutiva dell'essere umano, sulla struttura della famiglia e della società. Può perfino modificare l'identità stessa dell'individuo e della specie umana, mediante trasformazioni irreversibili come la clonazione, la manipolazione dei gameti e degli embrioni, la sostituzione dell'ambiente prenatale umano con uno animale, la fecondazione tra specie diverse.

La situazione esige che si assumano posizioni nette, punti di vista e criteri che non deformino le coscienze morali e che non diano luogo alla legalizzazione di attività che sono contrarie al rispetto della vita umana e alla dignità dell'individuo. Vale la pena di mettere in evidenza le posizioni errate prese da alcuni esperti di bioetica. Questi errori, in Spagna, hanno portato all'approvazione di alcune leggi ed all'emissione di sentenze da parte della Corte Costituzionale che non proteggono il diritto fondamentale alla vita.

Il mio punto di partenza è quello di descrivere, dalla prospettiva dei diritti umani, la situazione attuale, utilizzando la Spagna come esempio di ciò che potrebbe accadere in altre nazioni.

 

I DIRITTI UMANI

Una riflessione sull'origine e la formazione dei diritti umani può condurre allo studio di diritti fondamentali. Questi sono nati per consentire all'uomo di sviluppare ed usare la sua personalità al massimo delle sue potenzialità. Hanno una doppia prospettiva: innanzitutto, attraverso di essi l'uomo è autorizzato ad esercitare il suo potere all'interno del suo ambito  o dominium e, in secondo luogo, grazie ad essi l'uomo ha facoltà di impedire che il tranquillo godimento dello spazio in cui egli esercita il suo legittimo potere venga turbato.

La Legge deve concedere all'uomo certe libertà e certi diritti che vanno oltre e sono al di sopra dello Stato e della comunità politica.(1) Secondo Bodin "un diritto umano è un diritto che l'uomo ha stabilito in conformità con la natura ed a motivo della sua utilità".(2)

L'origine dei diritti umani può essere fatta risalire, principalmente, a due fonti chiaramente distinte.

 

Il giusnaturalismo

Per i seguaci di questa teoria, i diritti umani sono fondati sui valori e sui principi della Legge Naturale. Questi sono concetti di una tale ovvia certezza che nessuno può negarli se non privandoli del loro vero significato, della loro evidenza morale che è qualcosa di simile alla percezione sensoriale naturale.(3) L'espressione giustizia naturale veniva usata dai giuristi Romani in un senso molto ampio: ciò che la natura ha insegnato a tutti gli animali(4). Per quanto riguarda specificatamente l'uomo, la giustizia naturale rimanda all'essenza naturale dell'uomo. Presuppone la ragione come facoltà di considerare una cosa in relazione a ciò che scaturisce da essa: dunque, la capacità di trarre deduzioni o conclusioni.(5)

Il Cristianesimo ha sviluppato e promosso i principi del giusnaturalismo considerandoli una caratteristica essenziale dell'uomo, una conseguenza naturale della sua condizione umana e connaturata alla sua dignità. La loro origine si trova nella Legge Naturale che a sua volta partecipa della Legge Eterna, così i diritti naturali sono elementi costitutivi dell'ordine universale. Sono antecedenti a tutto il Diritto positivo. Il diritto positivo li cristallizza in norme specifiche e li incorpora come fondamento per provvedimenti giuridici. I diritti naturali coincidono con l'uomo perché sono richiesti dalla sua natura e dalla sua dignità; sono di natura ontologica.

Nel XVII secolo assistiamo allo sviluppo di un nuovo concetto di diritti naturali. Tale concetto ha il suo fondamento in un sistema di valori morali, che è utilitaristico ed individualista, non ha connessioni con i doveri e mette in evidenza gli aspetti di rivendicazione. Lascia l'uomo senza legami sociali e conduce ad un'esistenza conflittuale con gli altri individui che combattono tutti per i propri diritti. Questo nuovo concetto fu principalmente opera di due ideologi inglesi che ruppero con la Scolastica, vale a dire Thomas Hobbes e John Locke. La Scolastica forniva una concezione globale in cui l'etica e la politica erano controllate dalla teologia. I diritti erano subordinati all'idea di dovere, essendo l'uomo una creatura di Dio che deve obbedire ai comandamenti.

Le leggi della morale utilitarista di Hobbes sono ordini pragmatici e razionali formulati con l'intento di raggiungere una finalità stabilita. Sono, in realtà, una giustificazione per il più lampante e spietato egoismo borghese. Non cercano di fare del bene di per sé, quanto piuttosto di evitare i mali causati dal rimanere in uno stato naturale. Locke modificò il modello hobbesiano e basò i diritti umani sul concetto di proprietà. Questo concetto include la vita, come anche la libertà e la proprietà, nel senso di dominio sulle cose. L'uomo che possiede è il concetto antropologico a base della filosofia liberale.(6)

Per Millán Puelles è Kant, con la sua idea di legge rigorosamente definita, ad aprire le porte alla teoria giuridica positivista. Kant afferma che la legge pura e semplice è correlativa alla possibilità di usare strumenti fisici di coercizione. Per Kant, la legge rigorosamente definita è quella che non ha componenti etiche di nessun tipo.

Quando Rosseau pose le fondamenta della moderna teoria della democrazia, avanzò l'opinione che i diritti esistono solamente in quanto sono generati dalla volontà generale che è sia fonte che garanzia dei diritti naturali. Il cittadino esprime la sua volontà nelle Leggi e queste leggi a loro volta esprimono principi naturali. Rosseau non prende in considerazione che il volere generale non può essere estrapolato perché sono i cittadini stessi che fanno le leggi e concedono diritti. I seguaci di questa teoria approvano il positivismo giuridico.(7) La bioetica basata sul consenso, che oggi alcuni cercano di imporre, va in questa direzione.

 

Il positivismo

L'altra fonte di diritti sono le stesse disposizioni di legge che non riconoscono i diritti connaturati dell'uomo, in quanto sono le leggi che gli assegnano tali diritti. Questa è la posizione del positivismo giuridico che reagisce fortemente contro qualunque sospetto di metafisica in materia di diritto - in effetti di Legge Naturale - che potrebbe affermare l'esistenza di un ordine di valori extragiuridici.(8) Sia la storica scuola tedesca di diritto, influenzata dal Romanticismo, sia la scuola francese di esegesi, un prodotto del razionalismo, si dichiarano contro la Legge Naturale.(9) Queste posizioni positiviste riconoscono solamente i diritti stabiliti da norme, con il risultato che il cittadino ha titolo a questi diritti solo se l'organo legislativo considera giusto concederli.

Per riassumere, possiamo osservare che il concetto di diritti umani ha due distinte prospettive. I principi del Giusnaturalismo considerano questi diritti appartenenti all'uomo e connaturati alla sua natura. Essi sono oggettivi ed universali perché si applicano a tutti gli uomini, i quali condividono la stessa natura e condizione. Sono, quindi, anteriori allo Stato che semplicemente li riconosce e li tutela. La posizione positivista li considera puramente dalla prospettiva della Legge Positivista. Ammette quei diritti che vengono accordati in base a delle norme sebbene queste possano riconoscere certi diritti connaturati alla condizione umana.(10)

Razionalismo e scientismo hanno contribuito alla formazione del pensiero tecno-scientifico che rifiuta qualunque trascendentalismo e, conseguentemente, non accetta nessun tipo di legge morale naturale, essendo limitata all'aspetto quantitativo della materia. Poiché alla mente umana è stata concessa la capacità di superare qualunque tipo di frontiera, la situazione è dunque matura perché il soggettivismo presenti il suo punto di vista sull'etica. "Ciò che io credo sia buono, posso esprimerlo in una norma". Al fine di evitare il solipsismo, viene messo in dubbio il fatto che l'individuo possa conoscere la verità. Si pensa che il Contrattualismo abbia trovato la formula perfetta, dal momento che la capacità di comprendere "il conoscere" è raggiunta attraverso la contrapposizione di opinioni, al fine di trovare la norma su cui si è d'accordo e che verrà accettata da tutti come valida. Per rendere ciò più semplice, la bioetica basata su obiettivi minimi da raggiungere, come risultato del consenso generale, viene promossa.

 

LA DIGNITÀ DELLA PERSONA

La Costituzione spagnola all'art. 10 proclama " La dignità della persona, i diritti inviolabili che le sono connaturati, il libero sviluppo della personalità, il rispetto della legge e dei diritti altrui sono fondamento dell'ordine politico e della pace sociale." I diritti della persona umana derivano dalla dignità. Tra questi diritti, il diritto alla vita è stato definito fondamentale e centrale, perché senza di esso nessun altro ne esiste. Questo articolo fu ispirato dalla Costituzione tedesca: "La dignità dell'uomo è sacra ed è dovere di tutte le autorità dello Stato tutelarla e rispettarla".

Le leggi spagnole sono eredi della tradizione filosofica greca, del diritto Romano e della cultura cristiana, e qui per cristianità si deve intendere una concezione antropologica dell'uomo non semplicemente nel suo aspetto religioso. Nel Codice Civile ci imbattiamo in alcuni concetti che non necessitano di ulteriori spiegazioni per essere compresi. Tutti comprendono, rispettano e accettano tali concetti che fanno appello a principi morali; norme generali come bona fide, il prudent paterfamilias, ovverosia l'uomo assennato, il genuino buon senso... che sono in relazione ad una sottostante moralità oggettiva che chiarifica, completa e soprattutto pone le fondamenta della norma.

L'insieme di valori e principi, concepito dalle nostre menti, considera l'uomo da una angolazione spirituale che mette insieme i valori ed i principi presenti in tutto il corso della nostra Storia. Considerato che la vita umana è superiore, si può dunque coerentemente dedurre che essa sia sacra per l'uomo; cioè, per sua stessa natura intrinsecamente sacra e dunque degna del massimo rispetto.

L'essenziale dignità della persona è all'origine di tutti i diritti fondamentali, sebbene in alcuni casi ciò sia più palesemente evidente che in altri, come nel caso del diritto alla integrità fisica e morale, alla libertà ideologica e di religione, la libertà personale, il diritto all'onorabilità, alla privacy personale e familiare, alla libertà di espressione, all'istruzione e all'obiezione di coscienza. Secondo Lucas, la riflessione antropologica contempla l'uomo da un'angolazione corporale-spirituale.(11) Ciò è stato riconosciuto dalla Corte Costituzionale(12) quando afferma che la Costituzione ha "elevato la dignità della persona a valore giuridico fondamentale, unitamente al valore della vita umana, e l'ha messa in stretta relazione alla dimensione morale di quest'ultima. Tale dignità, senza pregiudizio dei diritti connaturati alla persona, è intimamente collegata al pieno sviluppo della persona (art. 10), al diritto all'integrità fisica e morale (art. 15) ed alla privacy personale e familiare (art. 18.7)... La tortura e la mutilazione, il trattamento degradante e disumano sono attacchi all'essenza stessa della dignità e sottintendono la mancata considerazione della condizione umana di coloro che li subiscono".(13)

La formula che proclama la dignità umana come valore e principio fondamentale del Diritto è conforme alla realtà dell'uomo e, per tale motivo, è stata accettata da tutte le nazioni che hanno sottoscritto la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite. In questa dichiarazione, la difesa della dignità viene dichiarata principio fondamentale ed alla base di tutti i diritti.

Le Dichiarazioni dei Diritti Umani, le costituzioni degli Stati del mondo occidentale, i numerosi documenti ed i rapporti delle organizzazioni internazionali, proclamano la dignità della persona ed i diritti fondamentali, tra cui spicca il diritto alla vita umana, che da alcuni viene considerata sacra.(14) Eppure, come si vedrà più avanti, una serie di norme connesse all'applicazione sugli esseri umani dei progressi compiuti dalla scienza e dalla medicina, ed alcune Sentenze di Tribunale non rispettano né la dignità dell'individuo, né il suo diritto alla vita.

L'importanza antropologica dell'uomo, che va ben oltre la mera biologia perché è aperta al trascendente, è la chiave del dibattito sulla dignità della persona. E' un approccio che non richiede necessariamente una fede religiosa, perché sebbene un avvicinamento a Dio possa essere il supremo fondamento del valore, c'è un altro fondamento che è ad esso simile: quello di non ridurre tutto alla semplice biologia. E' una visione antitetica a quella materialista della vita umana espressa da Engel, secondo cui la vita è semplicemente una delle varie forme di movimento della materia. Da ciò deriva un concetto di Diritto che non rileva valori superiori nell'uomo e conseguentemente non riconosce che egli abbia dei diritti.

Gli utilitaristi non accettano, e pertanto negano, la sacralità della vita umana con la qualcosa noi intendiamo che essa non può essere soppressa in base alla propria volontà; gli utilitaristi accettano che della vita si possa disporre a piacimento, ovvero, di essa si può fare uso. Non accettando che la vita è un valore in sé, essi non accettano neanche che la vita valga la pena di essere vissuta a meno che non possieda una certa qualità: la qualità della vita viene considerata più importante della vita stessa. Ma essi non si rendono conto che sia la realizzabilità che la qualità della vita hanno la loro origine ed il loro fondamento nella vita stessa, da cui essi derivano il loro valore. In questo modo l'ordine logico viene alterato e la casualità viene elevata al di sopra della sostanza. Abbiamo qui un caso di paralogismo categoriale che consiste nell'introdurre termini provenienti da differenti categorie di ragionamento.

 

IL DIRITTO ALLA VITA

Il Diritto alla Vita non compare in nessuna Costituzione spagnola fino al 1978. Durante la discussione in Senato dell'articolo 10 della Costituzione del 1978, il Professore di Diritto Sánchez Agesta affermò che nella tradizione spagnola i diritti dell'individuo risalgono al XII secolo. Appaiono nella Carta di Leon (Fuero de León), che alcuni storici chiamano la Magna Carta, che è precedente di un secolo alla Magna Carta inglese(15) che John Lackland (Giovanni Senzaterra) concesse ai sudditi inglesi nel 1215 abolendo la pena di morte. Nel 1776 la Dichiarazione della Virginia proclamò il diritto alla vita, che è stato successivamente incluso nella Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti e nella Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino del 1789. Romeo Casabona sostiene che questo sia un chiaro riconoscimento che non ha solamente un valore simbolico.(16) Sebbene sia opinione di questo autore che tale riconoscimento implichi un obbligo vincolante e comporti un autentico dovere giuridico per coloro a cui tale norma è diretta, alcune leggi, come vedremo più avanti, non rientrano nel sistema di riferimento all'interno del quale la vita umana deve essere protetta e chiaramente seguono la visione utilitarista.

La straordinaria caratteristica del diritto alla vita è che costituisce un prius antropologico. E' più di un diritto fondamentale; è la condizione che rende possibile ogni susseguente diritto: la vita è empirica e non teoretica. "La cosa naturale è avere titolarità al diritto alla vita".(17) Ad essere assolutamente precisi, non possiamo dire che la vita umana sia solo un diritto perché in effetti è il supporto e la raison d'être di tutti gli altri diritti. Senza la vita non ci può essere nessun potere che è il principio intrinseco di tutti i diritti. "Il primo attributo di questa realtà fondamentale che chiamiamo "la nostra vita" è il semplice fatto che esiste per sé, è cosciente di sé, è trasparente a sé. Solo questo vuol dire che la vita, e tutto ciò che ne fa parte, è indubitabile e proprio perché è la sola realtà indubitabile, è anche fondamentale".(18)

Nella Costituzione spagnola, capitolo II, sezione 1 Sui diritti fondamentali e la libertà pubblica, troviamo innanzitutto l'articolo 15 che rende inequivocabile la sua posizione prioritaria rispetto ad altri diritti... "Tutti hanno diritto alla vita ed alla integrità fisica e morale, ed in nessuna circostanza si può essere sottoposti a torture né a pene o trattamenti degradanti e disumani." La conservazione della vita è un diritto dell'essere umano che è tutelato dalla Costituzione perché contiene un valore fondamentale che è assoluto, nel senso che è in relazione con il mondo intero. Sebbene sia assoluto è limitato dai diritti di altri individui.

La vita umana non consiste solamente nel preservare l'esistenza; nascere, crescere, svilupparsi. E' un processo graduale di auto-formazione, un compito che si compie in un ambiente prestabilito e che determina se alcuni geni o altri vengono espressi, un habitat in cui l'essere umano cresce e si sviluppa nell'esercitare le superiori qualità che possiede.

A questo riguardo, è della massima importanza ciò che chiamo l'habitat prenatale. La protezione della vita include anche la protezione dello spazio chiuso in cui l'essere umano si forma. Questo primo habitat disposto dalla natura viene negato dalla donazione di ovuli e dalla maternità in affitto, quando il bambino deve crescere in un grembo diverso da quello della madre che produce l'ovulo.

L'articolo 45 della Costituzione spagnola stabilisce che "Tutti hanno il diritto di godere di un ambiente idoneo allo sviluppo della persona, così come il dovere di conservarlo".(19) Il valore legalmente protetto è quello di un habitat idoneo allo sviluppo dell'individuo. Considerato che l'essere umano necessita di un ambiente fisiochimico e biologico appropriato, ed anche di uno emotivo, intellettuale e morale, sono dell'opinione che "ambiente" debba riferirsi a tutto ciò che attiene alle diverse fasi dello sviluppo umano.

Una delle leggi originate dall'articolo 45 della Costituzione è la Legge 4/89 relativa alla Conservazione degli spazi naturali nonché della flora e della fauna allo stato naturale. Questa legge è stata oggetto di un ricorso per incostituzionalità. Nella Sentenza che ha risolto il ricorso, la Corte Costituzionale ha definito medio ambiente l'insieme di circostanze in cui una persona vive, l'armoniosa regolazione dell'ambiente in cui l'uomo vive e che condiziona la sua esistenza, la sua identità ed il suo sviluppo".(20)

Quando la nostra Costituzione fu promulgata nel 1978 nessuno poteva immaginare che un essere umano avrebbe potuto svilupparsi in un utero che non fosse quello della madre. Ovviamente l'articolo 45 non venne formulato avendo in mente questa possibilità. Ma è chiaro che esso debba includere questo primo, intimo e molto personale ambiente che è della massima importanza per la formazione e lo sviluppo dell'individuo durante le prime fasi della sua esistenza. La Dichiarazione Universale sul Genoma Umano dell'UNESCO, articolo 4, afferma che i geni sono espressi in modi diversi a seconda dall'ambiente naturale e sociale dell'individuo. L'influenza dell'ambiente è determinante perché influisce direttamente sulla formazione e sullo sviluppo dell'individuo, e dunque sul diritto alla vita.

Permettendo ad una donna priva di un partner di accedere alla inseminazione artificiale, il bambino viene privato della presenza del suo padre biologico. Se la donna ha una relazione omosessuale, il bambino viene posto in un ambiente che va contro l'ordine naturale delle cose, dove il ruolo maschile, con i suoi connaturati elementi di definizione e caratterizzazione, viene assunto da una donna. Lo stesso avviene nell'adozione di un bambino da parte di omosessuali. Nei casi in cui la coppia ricorre ad un donatore anonimo, sia che sia la madre o il padre, la relazione di causalità filogenetica verrà rotta, ed una persona sarà deprivata di un riferimento indispensabile per la costituzione della sua identità personale. Inoltre, nascondere l'identità del padre potrebbe avere conseguenze che non sono state sufficientemente valutate; tra le altre il rischio di unioni tra consanguinei.

Il neurobiologo Rodriguez Delgado spiega come le mappe genetiche siano fondamentali nelle fasi iniziali della formazione cerebrale e lo sviluppo, e che esse sono collegate alla costituzione dei sistemi e dei modi di apprendimento, tuttavia, e vorrei attirare l'attenzione del lettore su questo punto, "queste fasi iniziali vengono condizionate in modo considerevole dall'influsso delle percezioni sensoriali che forniscono le informazioni..."(21) In breve, scindendo la continuità genetica, viene introdotto un ambiente di apprendimento estraneo; l'habitat del bambino è stato alterato con la conseguenza che egli riceverà un impatto informativo estraneo al suo ambiente che costituisce la sua naturale continuità.

Oggigiorno c'è una grande preoccupazione per l'ambiente, come risulta evidente dal grande numero di congressi e riunioni che vengono organizzati a tale scopo. In campo internazionale spiccano gli incontri al vertice di Rio de Janeiro nel 1992, di Kyoto nel 1997 e di Buenos Aires nel 1998. Il Trattato di Maastrich include una sezione sulla protezione ambientale. In Europa le norme si sono moltiplicate a seguito delle direttive comunitarie e delle raccomandazioni degli organismi e delle conferenze internazionali ed includono, tra gli altri provvedimenti relativi ad aree naturali, la conservazione delle specie minacciate di estinzione (animali e vegetali)... l'inquinamento atmosferico ed acustico, la conservazione dello strato di ozono e della biodiversità.(22)

Dovremmo mostrare lo stesso interesse per lo specifico ambiente dell'essere umano durante le fasi iniziali del suo sviluppo.

 

LA PERSONA IN CONTRAPPOSIZIONE ALLA PERSONALITÀ GIURIDICA

Durante la fase parlamentare antecedente l'approvazione dell'attuale Costituzione spagnola ci fu un dibattito sulla possibilità che il diritto di "ogni persona" includesse quello del bambino concepito ma non ancora nato. Per evitare qualsiasi dubbio di interpretazione fu scelta la formula "tutti hanno diritto alla vita". Tuttavia, quando l'aborto fu depenalizzato in alcune circostanze, fu paradossalmente asserito che il bambino concepito ma non nato non era una persona e, quindi, non era incluso nel termine "tutti". In base alla definizione del vocabolario: Persona: si riferisce ad un individuo della specie umana. Un essere umano. Personalità: si riferisce al modo d'essere di una particolare persona; le qualità che caratterizzano quella persona. La Persona può esistere indipendentemente dalla personalità. La personalità legale significa che la Legge riconosce lo status legale di "qualcuno" che, dunque, occupa un posto nell'Ordinamento Giuridico. Ciò è così palesemente vero che il Codice Civile afferma che lo status legale è "determinato" dalla nascita, purché vengano soddisfatti i requisiti dell'articolo 30, requisiti che, in base allo stesso articolo, hanno effetto nel Diritto Civile. E' importante insistere su questo punto perché, per quanto riguarda il Diritto Penale, il Codice riconosce de facto lo status legale del neonato comminando delle pene a coloro che sono colpevoli di aborto. Ed uccidere un neonato entro le prime 24 ore, e dunque prima che la personalità civile sia stata determinata, costituisce un omicidio. L'aborto appariva nella Rubrica Crimini contro la Persona del Codice Civile in vigore fino al 1996 e costituiva un chiaro riconoscimento dello status di persona per il nascituro. Nell'attuale Codice questa dicitura è stata eliminata. In base alla Convenzione universale sui diritti dell'infanzia, il bambino è titolato ad avere la sua personalità legale dal momento della nascita. Questa Dichiarazione modifica i succitati articoli 29 e 30 perché è un trattato internazionale che la Spagna ha ratificato. Ma in pratica, ai neonati non è concesso essere registrati. La loro personalità legale non è riconosciuta perché ciò implicherebbe un conflitto nel caso di feti abortiti e nati vivi che vengono lasciati morire con il pretesto che essi "non sono in grado di vivere", facendo ricorso alle leggi 35/88 e 42/88. In alcune legislazioni, come quella tedesca ed italiana, il solo requisito per vedere riconosciuta la personalità civile è quello di nascere vivi. Accade così che la donna, che intende rinunciare al suo bambino per farlo adottare, è costretta a riconoscere questo bambino, registrandolo a suo nome in quanto madre, ed aumentando in tal modo il rischio che lei opti per un aborto nel caso desiderasse nascondere la sua gravidanza, come prima è stato accennato. L'ufficio anagrafico nazionale afferma che la precedente interpretazione della legge che permetteva ad una madre di non rivelare la sua identità nella cartella clinica della nascita non è valida. La motivazione data è che il bambino ha il diritto di conoscere la sua origine genetica, un diritto che viene negato ai bambini di donatori anonimi. Il fatto che il nasciturus sia soggetto alla legge è dimostrato da diversi articoli del Codice Civile e dal diritto penale. Malgrado tutti questi diritti necessitino di un soggetto, che il codice legale stesso riconosce, in alcuni ambiti si dice che il bambino concepito ma non nato, non è ancora una persona perché la personalità legale non è stata riconosciuta! Nell'articolo 16 della Costituzione spagnola, la libertà ideologica e religiosa vengono garantite. Occasionalmente, il conflitto nasce tra certe norme religiose ed il diritto alla vita. Negli ospedali è necessario andare in tribunale, quando i genitori, testimoni di Geova, non concedono il permesso di fare una trasfusione di sangue che salverebbe la vita ad un minore. Questo è un esempio dei limiti della potestà e della tutela paterna. Entrambe devono essere esercitate a beneficio del bambino, altrimenti il diritto decade. Tale è il caso di embrioni che vengono congelati in banche per scopi riproduttivi e circa i quali l'autorizzazione parentale viene richiesta al fine di poterli utilizzare nella sperimentazione.

 

LEGGI SPECIFICHE RELATIVE ALLE TECNICHE BIOMEDICHE(23)

Sull'aborto e l'eutanasia

L'aborto è ancora un crimine quando viene praticato senza il consenso della donna ed al di fuori dai casi contemplati dalla legge.Questo crimine figurava nel Titolo VIII Crimini contro la persona del Codice Penale in vigore fino al 1996. Nell'attuale Codice è denominato Sull'aborto e la condizione di persona del bambino concepito ma non nato è omessa. All'interno di questo nuovo Titolo ci sono solo due articoli; l'aborto commesso senza il consenso della donna e quello che non rientra nei casi ammessi dalla legge. I tre casi per la depenalizzazione del precedente Codice Penale, articolo 417, restano in vigore mediante un rapido adattamento della legge alla nuova situazione. La pratica dell'aborto nei seguenti tre casi viene espressamente dichiarata non punibile: "Serio pericolo per la vita e la salute mentale e fisica della gestante".(24) "In caso di violenza carnale", nelle prime 12 settimane."Presunzione che il feto nasca con seri handicap fisici o mentali", entro le prime 22 settimane.La legge stabilisce gli accertamenti che devono essere praticati e documentati, l'espresso consenso della donna in stato interessante, e richiede che l'aborto venga effettuato da un dottore medico, o sotto la sua supervisione, ed in centri pubblici o privati che siano autorizzati.L'introduzione della dicitura salute mentale, come motivo per la depenalizzazione, rende difficile determinare con precisione cosa s'intenda per salute mentale e quando essa sia in pericolo. Il risultato è stato quello di aprire la porta a qualunque tipo di aborto. D'altro canto, poiché non esiste limite di tempo, in caso di pericolo per la vita o la salute della donna in stato interessante, molti bambini nascono vivi. Vengono lasciati morire, facendo ricorso alla legge 35/88, con il pretesto che essi non sono in grado di vivere, che non hanno nessuna probabilità di continuare a vivere. Lo stato di salute viene presupposto e viene imposto un criterio soggettivo che va contro la realtà dei fatti che mostra che il neonato è vivo. Le nascite dei neonati non vengono registrate la qual cosa non è conforme a quanto stabilito nella Dichiarazione universale dei diritti del fanciullo, come precedentemente detto.La sentenza 53/1985, che verrà illustrata successivamente, risolve il ricorso per incostituzionalità che allora fu intentato contro la depenalizzazione dell'aborto. Questa sentenza, assieme alle due che furono pronunciate per risolvere altri ricorsi contro le leggi 35/88 e 42/88, si spiega con l'intento di mostrare la progressiva svalutazione della vita umana.L'eutanasia in quanto tale non è presente nel nostro Codice. L'articolo 143 sezione 4, concernente il reato di suicidio assistito, descrive azioni che sono uguali all'eutanasia e la pena che deve essere comminata.(25) Malgrado le macchinazioni di parte, tese ad ottenere una depenalizzazione, al momento attuale l'eutanasia è ancora considerata una condotta criminosa.

 

Legge 35/88 sulle tecniche di riproduzione assistita

Nel Preambolo viene affermato che "occorre garantire la libertà delle scienze e della ricerca, in conformità con i valori riconosciuti dalla Costituzione come la tutela dell'integrità fisica e della vita dell'uomo, la capacità della persona malata di prendere decisioni, e la dignità umana. L'attività scientifica, intrapresa tenendo nel dovuto conto le considerazioni etiche e morali, è una conquista del mondo democratico e civile, in cui il progresso sociale ed individuale devono essere fondate sul rispetto della dignità umana e la libertà".Queste affermazioni appaiono molto attraenti a prima vista. Ma il testo degli articoli dimostra che la parola dignità viene usata per dare prestigio alla legge e per predisporre il cittadino a suo favore. Contrariamente a quanto sembra indicare, tutto ciò che viene proclamato viene poi negato all'interno degli articoli di legge. Il cittadino comune non riesce a distinguere ciò che è permesso nel testo degli articoli, perché ciò è celato in una foresta di eufemismi. Le attività che sono permesse interferiscono con il diritto alla vita della persona e non rispettano la sua dignità. Esse costituiscono un'ulteriore prova della manipolazione della lingua a cui abbiamo accennato.A titolo d'esempio possiamo menzionare la scelta del sesso che è autorizzata "per motivi terapeutici". Alcune malattie, come l'emofilia, colpiscono solo i maschi; le femmine non soffrono di questa malattia, ma la trasmettono alle generazioni successive. La scelta del sesso consiste nell'eliminare i maschi e nell'impiantare nell'utero della madre solo gli embrioni femminili. Non c'è nessuna funzione terapeutica per la persona malata: non è un atto medico perché non solo non riesce a curarla, ma la distrugge... Non è stata eseguita nessuna terapia; la comparsa della malattia è stata solo trasferita alle future generazioni.Un altro esempio di arbitrarietà viene alla luce sulla questione del diritto di ogni persona a conoscere la propria origine genetica. In conformità con l'articolo 39 della Costituzione ed il 127 del Codice Civile, i bambini hanno diritto di conoscere la loro origine genetica, fino al punto di usare prove biologiche. Questi due articoli costituiscono un nuovo sviluppo del nostro Diritto. Precedentemente essi non esistevano, al fine di tutelare la famiglia da turbamenti che potevano risultare dal riconoscere di fronte al mondo intero figli nati al di fuori del matrimonio. Ora questo riconoscimento è permesso, ma è negato a coloro che vengono concepiti tramite la riproduzione artificiale, proteggendo così i donatori a detrimento del diritto del bambino.L'anonimato dell'identità del donatore è una condizione imposta da questa legge a coloro che utilizzano le tecniche di riproduzione artificiali. Né l'anagrafe consente alcuna allusione che potrebbe rivelare l'identità del donatore o perfino le circostanze del concepimento; la menzogna è stata istituzionalizzata. L'articolo 14 della Costituzione dichiara che tutti gli spagnoli sono uguali di fronte alla Legge; l'articolo 39 garantisce la totale protezione dei bambini, uguali di fronte alla legge a prescindere dalla loro filiazione... I bambini concepiti mediante tecniche di riproduzione artificiale con un donatore anonimo vengono discriminati.L'inseminazione/fecondazione artificiale con il liquido seminale di un donatore anonimo è previsto per le donne senza un partner che poi danno alla luce un bambino senza padre. La famiglia monoparentale, una triste conseguenza del divorzio dei genitori, viene incoraggiata e favorita grazie a queste tecniche. I bambini di genitori separati e madri vedove per lo meno hanno una conoscenza parziale del padre: conoscono la sua identità e la sua genealogia che permette loro di sentirsi integrati nel filum familiare. Ma un'ulteriore difficoltà per i bambini concepiti da donatori anonimi è che ad essi manca un riferimento paterno o materno (se sono il prodotto di una donazione di ovulo). Peraltro, il rischio di unioni tra consanguinei non è stato del tutto valutato.È l'articolo 13.2 che più chiaramente e indiscutibilmente interferisce con la dignità ed i diritti fondamentali della persona. "Nell'utero qualunque intervento sull'embrione o sul feto vivo o sul feto in grado di vivere fuori dall'utero avrà solo un intento terapeutico, quello di favorire il suo benessere ed agevolare il suo sviluppo". Si deve dare un'interpretazione a sensu contrario ed eliminare gli eufemismi per cogliere il vero significato di questo articolo. Esso autorizza l'utilizzo di feti vivi fuori dall'utero per scopi terapeutici che non favoriscono il loro benessere se essi non sono considerati in grado di vivere, ad esempio trapiantando i loro organi a beneficio di terze parti. La Sentenza che ha risolto il ricorso di incostituzionalità contro questa legge sarà oggetto di una disamina più dettagliata nel corso del presente articolo. Legge 42/1988 sulla donazione e l'uso di embrioni e feti umani, o delle loro cellule, dei loro tessuti o dei loro organiSulla stessa linea della legge precedente, in conformità con l'articolo 5.4, "I feti espulsi prematuramente e spontaneamente, e considerati biologicamente capaci di vivere, saranno trattati all'unico scopo di favorirne lo sviluppo e l'autonomia di vita". A sensu contrario, i feti non in grado di vivere non saranno trattati clinicamente con l'unico scopo di favorirne lo sviluppo e l'autonomia di vita: saranno lasciati morire.Nel capitolo che si occupa delle violazioni e delle sanzioni, l'art. 9.e considera che la sperimentazione che utilizza embrioni o feti vivi costituisce una violazione molto seria, a meno che essi non siano in grado di vivere al di fuori dell'utero e la sperimentazione su di essi sia stata approvata dalle pertinenti autorità pubbliche o, se precedentemente stabilito da regolamento, dalla Commissione Nazionale (che non è stata costituita).Nel risolvere i ricorsi di incostituzionalità contro queste leggi, la Corte Costituzionale non ha considerato, stranamente, che i succitati articoli erano incostituzionali, ovverosia non ha considerato che questi articoli erano contrari al diritto alla vita tutelato dall'articolo 15 della Costituzione spagnola. E' importante considerare che qui non abbiamo a che fare con embrioni 'in vitro' o bambini concepiti e non nati, ma con neonati.Regio Decreto 413/1996 del 1 marzo, relativo ai requisiti dei centri e dei servizi sanitari connessi alle tecniche di riproduzione assistitaQuesta norma stabilisce i requisiti operativi e tecnici necessari per l'autorizzazione e la uniformazione dei centri e dei servizi sanitari connessi alle tecniche di riproduzione assistita.A giudicare dal suo titolo, questo decreto fa riferimento ad aspetti amministrativi, ma in verità regola niente di meno che la donazione di gameti ed embrioni con una chiara mancanza di precisione grammaticale e terminologica.Riguardo agli embrioni, all'articolo 12.a si afferma "Essi non verranno utilizzati a scopo di fecondazione in vitro in un'altra donna che non sia quella della coppia, a meno che l'uomo e la donna concordino la donazione per iscritto..." Questo requisito dell'autorizzazione da parte dell'uomo non viene stabilito in caso di aborto, sebbene il bambino concepito sia già impiantato nella donna, sia più sviluppato e più capace di vivere. Questo permesso non viene richiesto neanche quando si afferma che la "sola possibile alternativa" per i quasi 300.000 embrioni congelati è di distruggerli e di usarli per la ricerca...Ogni immaginabile difficoltà viene creata per impedire l'impianto in un'altra donna che porterà la gravidanza a termine, sebbene ciò sia consentito per legge e ci sia una lista di donne disposte all'adozione prenatale.

GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE SPAGNOLA

 

Sentenze della Corte Costituzionale sul diritto alla vita nelle sue fasi iniziali.

In Spagna ci sono tre sentenze che sono dirette a dirimere tre ricorsi di incostituzionalità riguardo lo status giuridico del bambino concepito ma non nato. Devo annotare che in nessuno dei tre ricorsi è stata presentata una prova biologica, da parte di periti, per provare la natura biologica dell'essere concepito ma non nato dal momento del concepimento. Nessun esperto in medicina, embriologia o biologia è stato convocato per provare la condizione di essere umano dal momento in cui l'ovulo è stato fecondato. La Corte Costituzionale ha emesso la sua sentenza da prospettive che non hanno tenuto conto del punto di vista biologico dell'inizio della vita perché nessuna affermazione solenne, rapporto, o nuova informazione di qualsiasi genere è stata addotta che avrebbe potuto far crescere la consapevolezza ed illuminare i magistrati.La sentenza 53/1985 risolve un ricorso presentato contro la Legge Organica 9/1985 del 5 luglio che depenalizzava l'aborto volontario in alcune circostanze. La sentenza 212/1996 risolve quello contro la Legge 42/1988 Sulla donazione di embrioni, delle loro strutture e cellule. La sentenza 116/1999 si occupa della Legge 35/1988 Sulle tecniche di riproduzione assistita.

 

Sentenza 53/1985

Questa sentenza stabilisce un'interpretazione del diritto alla vita come contenuto nell'articolo 15 della Costituzione spagnola. Nella ratio desidendi n° 5 si fa rilevare che "la vita umana è un lento processo di sviluppo che inizia con la gestazione durante la quale una realtà biologica gradualmente prende forma corporea e conformazione umana e che termina con la morte" la vita del nasciturus, in quanto incarna un valore fondamentale (la vita umana) garantito dall'articolo 15 della Costituzione spagnola, costituisce un valore legalmente tutelato conformemente al suddetto precetto costituzionale... Questa tutela comporta due obblighi per lo Stato; quello di astenersi dall'interrompere od ostacolare il processo naturale di gestazione e quello di istituire una struttura legale che tuteli efficacemente la vita e che, considerata la natura fondamentale della vita, includa norme penali".Come si può osservare, in questa sentenza la Corte riafferma la tutela del nasciturus fino al punto da collegarla all'articolo 15 che è il primo tra i diritti fondamentali e le libertà pubbliche della Costituzione spagnola ed in base al quale "tutti hanno diritto alla vita". Ma è considerato semplicemente un valore legalmente tutelato. Questa sentenza risolve la questione dell'aborto nel caso di conflitto tra la madre ed il feto, dando la priorità alla madre. In un certo senso, è come se l'esonero derivante dalla necessità venisse applicato in modo molto permissivo. Il problema diviene chiaro quando consente l'aborto di embrioni e feti con seri difetti fisici, promuovendo in tal modo l'eutanasia.

 

Sentenza 212/1996

La sentenza della Corte Costituzionale segna un cambiamento di direzione nel modo di considerare il valore della vita umana accordando meno tutela rispetto alla sentenza precedente. La gerarchia dei valori viene alterata imponendo il criterio della vitalità (la probabilità della vita di continuare al di là del fatto che il bambino sia vivo). La sentenza prende in considerazione il succitato articolo 5.4 ritenendolo conforme alla legge. "I feti espulsi prematuramente e spontaneamente, e considerati biologicamente vitali saranno trattati clinicamente con l'unico scopo di favorirne lo sviluppo e l'autonomia di vita". Da ciò si può arguire che un feto nato vivo che non sia considerato capace di vivere non avrà il diritto ad essere trattato clinicamente allo scopo di favorirne lo sviluppo e l'autonomia di vita; non avrà nessun diritto alla vita. Occorre considerare che qui non abbiamo a che fare con un nasciturus, come specificato precedentemente.Vale la pena soffermarsi ad esaminare il significato di vitalità perché è un criterio che è stato imposto al fine di giustificare la distruzione di embrioni e l'utilizzo di embrioni e feti a scopo di sperimentazione. Si deve ricordare che, in conformità con la prima Clausola supplementare sezione e) della Legge 42/1988, il Governo avrebbe dovuto istituire entro sei mesi dalla promulgazione di questa legge, "I criteri di vitalità o di mancanza di vitalità del feto fuori dall'utero con effetto su questa legge". Il Governo non ha annunciato nessun tipo di criterio, ma anche se l'avesse fatto, quando abbiamo a che fare con un feto nato vivo, la vitalità è semplicemente una prognosi, non è un criterio oggettivo; è un'opinione soggettiva che viene proiettata su un futuro incerto. Se la vitalità viene giudicata dal grado di maturità del neonato nato vivo non esiste nessun parametro applicabile per tale misurazione. La prognosi in medicina si basa su dati statistici e questi cambiano a seconda dei progressi tecnologici. Oggi, bambini che non pesano più di 500 grammi alla nascita sopravvivono, cosa che sarebbe stata inimmaginabile fino ad alcuni anni fa. La prognosi si contrappone alla diagnosi che è la registrazione di un evento esistente, non la futura incertezza della prognosi, ma una situazione effettiva che può essere verificata dal dottore. Nel caso di un feto nato vivo, non è necessaria neanche l'opinione di un professionista perché la prova del fatto che sia vivo si può semplicemente constatare. Come il Magistrato Gabaldón ha dichiarato: "se la vita deve essere tutelata, la sola condizione di esclusione sarà quella che non c'è più vita nell'organismo".C'è differenza tra un feto nato vivo ed un bambino prematuro? Una tale differenza non esiste. Né il nostro codice legale, né la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia - sottoscritta da 157 paesi inclusa la Spagna - stabiliscono una tale distinzione, anzi è vero il contrario. La summenzionata Convenzione richiede il riconoscimento della personalità legale per il bambino nato vivo sin dal momento della sua nascita, senza porre alcun limite di peso o periodo di gestazione. Dal momento che è un trattato internazionale è prioritario rispetto all'articolo 30 del Codice Civile che richiede che il bambino viva 24 ore fuori dall'utero per poterne riconoscere la personalità legale, come affermato prima.La sentenza sostiene che la legge contro cui è stato fatto ricorso è essenzialmente conforme alla Costituzione. Una volta che le gerarchia dei valori è stata alterata e la vitalità viene prima del diritto alla vita non è difficile azzardare che la porta per l'eutanasia sia stata aperta. Perché non applicare questo criterio ai malati anche se non sono necessariamente malati terminali o a quelli non esclusivamente in età molto avanzata?

 

Sentenza 116/1999

Questa sentenza risolve il ricorso contro la Legge 35/1988 sulle tecniche di riproduzione assistita. La Corte Costituzionale non prende in considerazione i punti essenziali del ricorso. Insiste nel mettere la salute e la vitalità prima del diritto alla vita. La ratio desidendi n° 11 ammette l'utilizzo degli esseri umani a fini di ricerca e di sperimentazione scientifica; afferma che "pre-embrioni che non sono stati impiantati (...) non sono esseri umani, e pertanto il fatto che dopo un determinato periodo di tempo essi siano a disposizione delle banche non può essere considerato contrario al diritto alla vita (articolo 15 della Costituzione spagnola) o alla dignità umana (articolo 10.1 della Costituzione spagnola)".La sentenza afferma anche che i pre-embrioni in vitro non hanno la stessa tutela di quelli che sono stati trasferiti nell'utero. È possibile sconsigliare il loro trasferimento nell'utero (per distruggerli) se sono portatori di malattie ereditarie. La Corte Costituzionale ha "risolto" la polemica sul destino di questi embrioni congelati dichiarando che l'embrione che non è stato impiantato non è né una vita umana, né una persona e non ha diritto alla vita. Allora, sembra che non esista neanche; deve essere un "embrione virtuale". La sentenza afferma che "usare questi embrioni a scopo di sperimentazione non è pertanto una violazione dei loro diritti" (perché nega che essi abbiano tali diritti). Dunque, i pre-embrioni sono tutelati meno di quanto lo siano quelli già impiantati, ma anche questi ultimi, che sono già nell'utero, possono essere distrutti, se sono portatori di malformazioni.L'aspetto più serio di questa sentenza è che considera l'articolo 13.2 della legge 35/88 conforme alla Costituzione. Di nuovo, si può arguire che i feti nati vivi fuori dall'utero (neonati) che non sono considerati vitali possono essere utilizzati per altri scopi terapeutici che non favoriscono il loro benessere; cioè, utilizzare i loro organi e le loro strutture per trapianti, o per produrre medicine.Il criterio di vitalità non è stato definito, il che porta a ritenere che possa riferirsi al grado di maturità e non a feti acefali con deformità teratologiche.Coloro che hanno fatto ricorso non hanno presentato nessuna prova che avrebbe potuto aiutare la Corte, e non hanno neanche menzionato la raccomandazione 1100 del Consiglio d'Europa. L'articolo 13.3 della Legge 35/88, l'oggetto di questa sentenza, rimane in vigore; non è stato dichiarato incostituzionale. Lascia la porta aperta alla legalizzazione della sperimentazione su feti nati vivi che non siano considerati vitali a causa del loro grado di maturità, ma che sono, a tutti gli effetti, neonati il cui diritto alla vita è indiscutibile.Che tutela rimane per gli embrioni in vitro o per quelli congelati? Vi prego di notare che il pretesto di considerare se sia una persona o meno, se si trovi nell'utero o no, sono solo sottili distinzioni che in ogni caso vengono superate dal criterio di vitalità che è un criterio soggettivo che si applica anche al feto, anche a quello nato vivo, ed in questo ultimo caso fa riferimento a qualcosa di impreciso, variabile e dipendente dai progressi tecnologici, come nel caso del grado di maturità

 

SULLA CLONAZIONE UMANA

La clonazione costituisce una violazione del diritto alla vita in senso profondamente umano perché interferisce con l'identità e l'unicità della persona, senza tener conto del grande numero di embrioni che vengono perduti nei tentativi di clonazione. La summenzionata Legge 35/88 proibisce qualunque tipo di clonazione, ma il nuovo Codice Penale, articolo 161, punisce solo la creazione di esseri umani identici a scopo di selezione razziale. Da ciò si può dedurre che la clonazione non costituisce un reato a condizione che non sia a scopo di selezione razziale. In questo caso specifico si è fatto un passo indietro rispetto alla tutela garantita dalla Legge 35/88. In ogni caso si deve ricordare che la Spagna ha ratificato l'Accordo del Consiglio d'Europa sulla Biomedicina che respinge qualunque tipo di clonazione, specialmente nel suo Protocollo.È molto interessante riflettere sui punti stabiliti nella Risoluzione del parlamento europeo sulla clonazione umana.(26)Si fa riferimento all'embrione come vita umana sin dai suoi primi momenti (pre-embrione). Si ritiene che abbia dignità e che sia degno di protezione e tutela, e che la sua distruzione vada contro le norme morali.C'è una reazione alla manipolazione della lingua "una nuova strategia semantica che cerca di indebolire la portata morale della clonazione umana".Mette in evidenza che queste tecniche sono contrarie all'ordine ed alla moralità pubblica, e che la clonazione è un attacco ai principi morali vigenti in Europa.In nessun punto si fa riferimento a norme religiose o a dogmi di fede, solo dignità, moralità ed ordine pubblico.Si rivolge ai Membri del Parlamento del Regno Unito affinché votino secondo le proprie coscienze e non si facciano influenzare da cause esterne. In questo modo dimostra che la verità può essere trovata nella coscienza dell'individuo.Considera che i diritti umani ed il rispetto della dignità e della vita umana devono essere un costante scopo della politica legislativa dei governi.

 

CONCLUSIONI

Chi beneficia della degradazione dell'essere umano? Come si può osservare, atteggiamenti permissivi o anche un chiaro sostegno alla sperimentazione, alla distruzione degli embrioni umani, all'aborto, alla riproduzione artificiale, e all'eutanasia appartengono a determinati gruppi politici. Se ci fermiamo a chiederci quali benefici si ottengano si potrà facilmente notare che gli interessi economici sono al primo posto. Gli affari in questo campo muovono enormi quantità di denaro, il che li rende tra i più remunerativi in Europa. Ma esistono anche motivi politici che promuovono tali affari. Coloro che difendono queste posizioni permissive costantemente alludono ai diritti, alla libertà personale, mai alla responsabilità o all'impegno; l'immediato soddisfacimento del desiderio personale viene legittimato.La soluzione non è quella di continuare a stilare altre Dichiarazioni di diritti umani, sebbene sia un bene fare questo. Per migliorare la situazione queste dichiarazioni devono essere accompagnate da un'adeguata informazione e formazione rivolta a tutti coloro che hanno un qualche potere e influenza nella società, come politici, magistrati, giornalisti, insegnanti. Questo è particolarmente importante per i giovani che rappresentano la nostra speranza per il futuro.La lista dei diritti umani si allunga ogni giorno di più, ma questo aumento finisce con lo sminuire la portata di questi stessi diritti perché li diluisce in un mare di buone intenzioni. Oggi, l'uomo ha tutti i diritti immaginabili, ma quelli che in realtà sono oltraggi e violazioni al vero significato della dignità umana diventano diritti, o viene richiesto il loro riconoscimento come diritti. Si può osservare che la concessione di questi presunti diritti porta sempre al danneggiamento di qualcun altro: gli esseri umani vittime dell'aborto, i bambini adottati da omosessuali, i bambini di donne sole concepiti da un donatore anonimo, gli embrioni umani distrutti a scopo terapeutico.Il 17 novembre una sentenza della Corte Suprema francese ha suscitato una grande polemica a cui ha fatto seguito un vivace dibattito perché è stata interpretata come il riconoscimento del paradossale diritto a non nascere, un autentico parossismo dei diritti umani.Come è risaputo, malgrado le solenni Dichiarazioni, i diritti fondamentali, di fatto, vengono troppo frequentemente violati. Ma l'attuale situazione è più grave perché le leggi e le sentenze che ho commentato stanno istituzionalizzando queste violazioni. Non sono vere norme giuridiche. Possiamo considerare leggi solo quelle che sono inscritte nell'ordine naturale.

 

NOTE

(1) Legaz Y Lacambra L., La noción jurídica de la persona humana y los derechos de hombre, in Revista de Estudios Políticos, Madrid, 155, p. 45.

(2) Bodin, J., Expose du Droit universel, Parigi, Presses Universitaires de France, 1985, p. 17.

(3) 4 Cfr. Wieacker F., Historia del Derecho Privado en la Edad Moderna, Madrid, Aguilar, 1957, p. 249.

(4) "Quod natura omnia animalia docuit", Cd. Ulpiano, Digesto, 1, 1, 1, S3.

(5) Cfr. Millán Puelles A., Léxico Filosófico, Madrid, Rialp, 1984, pp. 223-224.

(6) Robles G., Los derechos fundamentales y la ética en la sociedad actual, Madrid, Civitas, 1992, p. 37.

(7) Jellinek G., Savigny, Stahk seguono questa teoria. Jelline nega l'origine roussoniana della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789, ponendo l'origine nella Riforma più concretamente nel Will of Right delle colonie americane, (JELLINE K.E., BOUTMY E. ET AL., Orígenes de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciuddano, Madrid: Editor Nacional, 1984: 18. La posizione di Jelline è chiaramente positivista, rifiuta esplicitamente la legge naturale come fondamento dei diritti umani.

(8) Cfr. Fernández Galiano A., Lecciones de Teoría del Derecho y Derecho Natural, Madrid, Universitas, 1993, p. 397.

(9) Cfr. Hernández Gil A., Metodología de la ciencia del Derecho, Madrid, Antonio Hernández Gil, 1971, p. 89.

(10) Vila-Coro M.D., Introducción a la Biojurídica, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1995, pp. 173-ss.

(11) Lucas Lucas R., ¿Cuándo se inicia la persona humana? Individualidad biológica y existencia personal, in Lopez Barahona M., Lucas Lucas R., El inicio de la vida, Madrid, B.A.C., 1999, p. 92.

(12) Sentenza n. 53 dell'11 aprile 1985.

(13) González Pérez J., La Dignidad de la Persona, Madrid, 1986, pp. 84-86.

(14) Il Genoma Umano e l'UNESCO. Il Comitato internazionale di Bioetica dell'UNESCO, istituito dal Direttore Generale Prof. Federico Mayor Zaragoza, ha ideato la prima Dichiarazione Universale sul Genoma Umano e sui Diritti Umani in cui viene dichiarata l'inviolabilità del genoma umano. É il primo strumento universale nel campo della biologia. Questa dichiarazione è stata approvata all'unanimità e plaudita dalla Conferenza Generale nel corso della sua XXIX° sessione. Costituisce il primo strumento universale in campo biologico. La Conferenza Generale delle Nazioni Unite ha accluso una risoluzione applicativa a questa Dichiarazione, in cui si chiedeva agli Stati Membri di prendere misure adeguate al fine di promuovere i principi in essa contenuti e di incoraggiare la loro applicazione. L'impegno morale preso dagli Stati nell'adottare questa Dichiarazione è un punto di partenza: mostra una consapevolezza a livello mondiale circa la necessità di una riflessione etica relativa alla scienza e alle tecnologie. Il Direttore (UNESCO, ICB Noordwijk La Haya dicembre 1998) ha messo in evidenza che la più grande sfida del prossimo millennio ha una portata etica. È un punto di riferimento per le Nazioni, come l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha riconosciuto nell'approvare questa Dichiarazione.

L'articolo 2 afferma: "Ogni individuo ha il diritto al rispetto della sua dignità e dei suoi diritti qualunque siano le sue caratteristiche genetiche". Questa dignità impedisce che gli individui vengano ridotti alle loro caratteristiche genetiche e garantisce che" il carattere unico e la diversità di ognuno vengano rispettati".

È mia opinione che il genoma umano debba essere definito prendendo in considerazione l'ambiente prenatale quale elemento costitutivo a motivo della sua estrema importanza nel determinare il modo in cui i geni vengono espressi.

(15) Tuck R., Natural right theories. Their origin and development, Cambridge University Press, 1979, capitolo 1.

(16) Romeo Casabona C., El Derecho y la Bioética ante los límites de la vida humana, Madrid, Ceura, 1996, p. 66.

(17) Recasens Siches L., Filosofía del Derecho, Messico, Porrúa, 1961, p. 559.

(18) Ortega Y Gasset J., Qué es filosofía, in Obras completas, Madrid, Alianza Editorial, 1983, Vol. VII, p. 425.

(19) In Spagna, la prima legge sulla Tutela dell'Ambiente è stata promulgata nel 1972.

(20) Vedi Vila-Coro M.D., Huérfanos Biológicos, el hombre y la mujer ante la reproducción artificial, Madrid, San Pablo, 1997, pp. 59-66.

(21) Rodriguez Delgado J.M., La mente del niño, cómo se forma y cómo hay que educarla, Madrid, Aguilar, 2001, pp. 46-47.

(22) Fernández De Buján F., La vida Principio rector del derecho, Madrid, Dykinson, 1999.

(23) La Legge Organica 10/1995 del 23 novembre specifica i crimini per danno al feto: articoli 157 e 158 del Codice Penale Titolo IV.

(24) Questo primo caso è stato sempre in vigore in conformità col l'articolo 20.5 del Codice Penale che esenta da responsabilità penali la persona che, in uno stato di necessità per prevenire danni per sé o per un'altra persona, lede o danneggia i diritti legali di un'altra persona o contravviene ad un dovere, a condizione che certi requisiti vengano rispettati.

(25) Art.143.2: "La persona che coopera in atti indispensabili per il suicidio sarà condannato a due o tre anni di prigione". Art. 143.3: "Se la cooperazione arriva al punto di causare la morte la pena andrà da sei a dieci anni".

(26) PARLAMENTO EUROPEO, Risoluzione sulla Clonazione Umana, (8settembre 2000).