I
diritti umani e il diritto alla vita
INTRODUZIONE
Le rivoluzione
scientifica, iniziata 50 anni fa, avanza sempre più rapidamente
ed ha prodotto una società diffidente. Al giorno d'oggi,
l'applicazione delle biotecnologie sull'uomo è tale che
può avere effetto sull'essenza costitutiva dell'essere umano,
sulla struttura della famiglia e della società. Può perfino
modificare l'identità stessa dell'individuo e della specie
umana, mediante trasformazioni irreversibili come la clonazione,
la manipolazione dei gameti e degli embrioni, la sostituzione
dell'ambiente prenatale umano con uno animale, la fecondazione
tra specie diverse.
La situazione
esige che si assumano posizioni nette, punti di vista e
criteri che non deformino le coscienze morali e che non
diano luogo alla legalizzazione di attività che sono contrarie
al rispetto della vita umana e alla dignità dell'individuo.
Vale la pena di mettere in evidenza le posizioni errate
prese da alcuni esperti di bioetica. Questi errori, in Spagna,
hanno portato all'approvazione di alcune leggi ed all'emissione
di sentenze da parte della Corte Costituzionale che non
proteggono il diritto fondamentale alla vita.
Il mio punto
di partenza è quello di descrivere, dalla prospettiva dei
diritti umani, la situazione attuale, utilizzando la Spagna
come esempio di ciò che potrebbe accadere in altre nazioni.
I
DIRITTI UMANI
Una
riflessione sull'origine e la formazione dei diritti umani
può condurre allo studio di diritti fondamentali. Questi
sono nati per consentire all'uomo di sviluppare ed usare
la sua personalità al massimo delle sue potenzialità. Hanno
una doppia prospettiva: innanzitutto, attraverso di essi
l'uomo è autorizzato ad esercitare il suo potere all'interno
del suo ambito o dominium e, in secondo luogo,
grazie ad essi l'uomo ha facoltà di impedire che il tranquillo
godimento dello spazio in cui egli esercita il suo legittimo
potere venga turbato.
La Legge deve
concedere all'uomo certe libertà e certi diritti che vanno
oltre e sono al di sopra dello Stato e della comunità politica.(1)
Secondo Bodin "un diritto umano è un diritto che l'uomo
ha stabilito in conformità con la natura ed a motivo della
sua utilità".(2)
L'origine
dei diritti umani può essere fatta risalire, principalmente,
a due fonti chiaramente distinte.
Il
giusnaturalismo
Per
i seguaci di questa teoria, i diritti umani sono fondati
sui valori e sui principi della Legge Naturale. Questi sono
concetti di una tale ovvia certezza che nessuno può negarli
se non privandoli del loro vero significato, della loro
evidenza morale che è qualcosa di simile alla percezione
sensoriale naturale.(3) L'espressione giustizia naturale
veniva usata dai giuristi Romani in un senso molto ampio:
ciò che la natura ha insegnato a tutti gli animali(4).
Per quanto riguarda specificatamente l'uomo, la giustizia
naturale rimanda all'essenza naturale dell'uomo. Presuppone
la ragione come facoltà di considerare una cosa in relazione
a ciò che scaturisce da essa: dunque, la capacità di trarre
deduzioni o conclusioni.(5)
Il Cristianesimo
ha sviluppato e promosso i principi del giusnaturalismo
considerandoli una caratteristica essenziale dell'uomo,
una conseguenza naturale della sua condizione umana e connaturata
alla sua dignità. La loro origine si trova nella Legge Naturale
che a sua volta partecipa della Legge Eterna, così i diritti
naturali sono elementi costitutivi dell'ordine universale.
Sono antecedenti a tutto il Diritto positivo. Il diritto
positivo li cristallizza in norme specifiche e li incorpora
come fondamento per provvedimenti giuridici. I diritti naturali
coincidono con l'uomo perché sono richiesti dalla sua natura
e dalla sua dignità; sono di natura ontologica.
Nel XVII secolo
assistiamo allo sviluppo di un nuovo concetto di diritti
naturali. Tale concetto ha il suo fondamento in un sistema
di valori morali, che è utilitaristico ed individualista,
non ha connessioni con i doveri e mette in evidenza gli
aspetti di rivendicazione. Lascia l'uomo senza legami sociali
e conduce ad un'esistenza conflittuale con gli altri individui
che combattono tutti per i propri diritti. Questo nuovo
concetto fu principalmente opera di due ideologi inglesi
che ruppero con la Scolastica, vale a dire Thomas Hobbes
e John Locke. La Scolastica forniva una concezione globale
in cui l'etica e la politica erano controllate dalla teologia.
I diritti erano subordinati all'idea di dovere, essendo
l'uomo una creatura di Dio che deve obbedire ai comandamenti.
Le leggi della
morale utilitarista di Hobbes sono ordini pragmatici e razionali
formulati con l'intento di raggiungere una finalità stabilita.
Sono, in realtà, una giustificazione per il più lampante
e spietato egoismo borghese. Non cercano di fare del bene
di per sé, quanto piuttosto di evitare i mali causati dal
rimanere in uno stato naturale. Locke modificò il modello
hobbesiano e basò i diritti umani sul concetto di proprietà.
Questo concetto include la vita, come anche la libertà e
la proprietà, nel senso di dominio sulle cose. L'uomo che
possiede è il concetto antropologico a base della filosofia
liberale.(6)
Per Millán
Puelles è Kant, con la sua idea di legge rigorosamente definita,
ad aprire le porte alla teoria giuridica positivista. Kant
afferma che la legge pura e semplice è correlativa alla
possibilità di usare strumenti fisici di coercizione. Per
Kant, la legge rigorosamente definita è quella che non ha
componenti etiche di nessun tipo.
Quando Rosseau
pose le fondamenta della moderna teoria della democrazia,
avanzò l'opinione che i diritti esistono solamente in quanto
sono generati dalla volontà generale che è sia fonte che
garanzia dei diritti naturali. Il cittadino esprime la sua
volontà nelle Leggi e queste leggi a loro volta esprimono
principi naturali. Rosseau non prende in considerazione
che il volere generale non può essere estrapolato perché
sono i cittadini stessi che fanno le leggi e concedono diritti.
I seguaci di questa teoria approvano il positivismo giuridico.(7)
La bioetica basata sul consenso, che oggi alcuni cercano
di imporre, va in questa direzione.
Il
positivismo
L'altra
fonte di diritti sono le stesse disposizioni di legge che
non riconoscono i diritti connaturati dell'uomo, in quanto
sono le leggi che gli assegnano tali diritti. Questa è la
posizione del positivismo giuridico che reagisce fortemente
contro qualunque sospetto di metafisica in materia di diritto
- in effetti di Legge Naturale - che potrebbe affermare
l'esistenza di un ordine di valori extragiuridici.(8) Sia
la storica scuola tedesca di diritto, influenzata dal Romanticismo,
sia la scuola francese di esegesi, un prodotto del razionalismo,
si dichiarano contro la Legge Naturale.(9) Queste posizioni
positiviste riconoscono solamente i diritti stabiliti da
norme, con il risultato che il cittadino ha titolo a questi
diritti solo se l'organo legislativo considera giusto concederli.
Per riassumere,
possiamo osservare che il concetto di diritti umani ha due
distinte prospettive. I principi del Giusnaturalismo considerano
questi diritti appartenenti all'uomo e connaturati alla
sua natura. Essi sono oggettivi ed universali perché si
applicano a tutti gli uomini, i quali condividono la stessa
natura e condizione. Sono, quindi, anteriori allo Stato
che semplicemente li riconosce e li tutela. La posizione
positivista li considera puramente dalla prospettiva della
Legge Positivista. Ammette quei diritti che vengono accordati
in base a delle norme sebbene queste possano riconoscere
certi diritti connaturati alla condizione umana.(10)
Razionalismo
e scientismo hanno contribuito alla formazione del pensiero
tecno-scientifico che rifiuta qualunque trascendentalismo
e, conseguentemente, non accetta nessun tipo di legge morale
naturale, essendo limitata all'aspetto quantitativo della
materia. Poiché alla mente umana è stata concessa la capacità
di superare qualunque tipo di frontiera, la situazione è
dunque matura perché il soggettivismo presenti il suo punto
di vista sull'etica. "Ciò che io credo sia buono, posso
esprimerlo in una norma". Al fine di evitare il solipsismo,
viene messo in dubbio il fatto che l'individuo possa conoscere
la verità. Si pensa che il Contrattualismo abbia trovato
la formula perfetta, dal momento che la capacità di comprendere
"il conoscere" è raggiunta attraverso la contrapposizione
di opinioni, al fine di trovare la norma su cui si è d'accordo
e che verrà accettata da tutti come valida. Per rendere
ciò più semplice, la bioetica basata su obiettivi minimi
da raggiungere, come risultato del consenso generale, viene
promossa.
LA
DIGNITÀ DELLA PERSONA
La
Costituzione spagnola all'art. 10 proclama " La dignità
della persona, i diritti inviolabili che le sono connaturati,
il libero sviluppo della personalità, il rispetto della
legge e dei diritti altrui sono fondamento dell'ordine politico
e della pace sociale." I diritti della persona umana
derivano dalla dignità. Tra questi diritti, il diritto alla
vita è stato definito fondamentale e centrale, perché senza
di esso nessun altro ne esiste. Questo articolo fu ispirato
dalla Costituzione tedesca: "La dignità dell'uomo è
sacra ed è dovere di tutte le autorità dello Stato tutelarla
e rispettarla".
Le leggi spagnole
sono eredi della tradizione filosofica greca, del diritto
Romano e della cultura cristiana, e qui per cristianità
si deve intendere una concezione antropologica dell'uomo
non semplicemente nel suo aspetto religioso. Nel Codice
Civile ci imbattiamo in alcuni concetti che non necessitano
di ulteriori spiegazioni per essere compresi. Tutti comprendono,
rispettano e accettano tali concetti che fanno appello a
principi morali; norme generali come bona fide, il
prudent paterfamilias, ovverosia l'uomo assennato,
il genuino buon senso... che sono in relazione ad una sottostante
moralità oggettiva che chiarifica, completa e soprattutto
pone le fondamenta della norma.
L'insieme
di valori e principi, concepito dalle nostre menti, considera
l'uomo da una angolazione spirituale che mette insieme i
valori ed i principi presenti in tutto il corso della nostra
Storia. Considerato che la vita umana è superiore, si può
dunque coerentemente dedurre che essa sia sacra per l'uomo;
cioè, per sua stessa natura intrinsecamente sacra e dunque
degna del massimo rispetto.
L'essenziale
dignità della persona è all'origine di tutti i diritti fondamentali,
sebbene in alcuni casi ciò sia più palesemente evidente
che in altri, come nel caso del diritto alla integrità fisica
e morale, alla libertà ideologica e di religione, la libertà
personale, il diritto all'onorabilità, alla privacy personale
e familiare, alla libertà di espressione, all'istruzione
e all'obiezione di coscienza. Secondo Lucas, la riflessione
antropologica contempla l'uomo da un'angolazione corporale-spirituale.(11)
Ciò è stato riconosciuto dalla Corte Costituzionale(12)
quando afferma che la Costituzione ha "elevato la dignità
della persona a valore giuridico fondamentale, unitamente
al valore della vita umana, e l'ha messa in stretta relazione
alla dimensione morale di quest'ultima. Tale dignità, senza
pregiudizio dei diritti connaturati alla persona, è intimamente
collegata al pieno sviluppo della persona (art. 10), al
diritto all'integrità fisica e morale (art. 15) ed alla
privacy personale e familiare (art. 18.7)... La tortura
e la mutilazione, il trattamento degradante e disumano sono
attacchi all'essenza stessa della dignità e sottintendono
la mancata considerazione della condizione umana di coloro
che li subiscono".(13)
La formula
che proclama la dignità umana come valore e principio fondamentale
del Diritto è conforme alla realtà dell'uomo e, per tale
motivo, è stata accettata da tutte le nazioni che hanno
sottoscritto la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
delle Nazioni Unite. In questa dichiarazione, la difesa
della dignità viene dichiarata principio fondamentale ed
alla base di tutti i diritti.
Le Dichiarazioni
dei Diritti Umani, le costituzioni degli Stati del mondo
occidentale, i numerosi documenti ed i rapporti delle organizzazioni
internazionali, proclamano la dignità della persona ed i
diritti fondamentali, tra cui spicca il diritto alla vita
umana, che da alcuni viene considerata sacra.(14) Eppure,
come si vedrà più avanti, una serie di norme connesse all'applicazione
sugli esseri umani dei progressi compiuti dalla scienza
e dalla medicina, ed alcune Sentenze di Tribunale non rispettano
né la dignità dell'individuo, né il suo diritto alla vita.
L'importanza
antropologica dell'uomo, che va ben oltre la mera biologia
perché è aperta al trascendente, è la chiave del dibattito
sulla dignità della persona. E' un approccio che non richiede
necessariamente una fede religiosa, perché sebbene un avvicinamento
a Dio possa essere il supremo fondamento del valore, c'è
un altro fondamento che è ad esso simile: quello di non
ridurre tutto alla semplice biologia. E' una visione antitetica
a quella materialista della vita umana espressa da Engel,
secondo cui la vita è semplicemente una delle varie forme
di movimento della materia. Da ciò deriva un concetto di
Diritto che non rileva valori superiori nell'uomo e conseguentemente
non riconosce che egli abbia dei diritti.
Gli utilitaristi
non accettano, e pertanto negano, la sacralità della vita
umana con la qualcosa noi intendiamo che essa non può essere
soppressa in base alla propria volontà; gli utilitaristi
accettano che della vita si possa disporre a piacimento,
ovvero, di essa si può fare uso. Non accettando che la vita
è un valore in sé, essi non accettano neanche che la vita
valga la pena di essere vissuta a meno che non possieda
una certa qualità: la qualità della vita viene considerata
più importante della vita stessa. Ma essi non si rendono
conto che sia la realizzabilità che la qualità della vita
hanno la loro origine ed il loro fondamento nella vita stessa,
da cui essi derivano il loro valore. In questo modo l'ordine
logico viene alterato e la casualità viene elevata al di
sopra della sostanza. Abbiamo qui un caso di paralogismo
categoriale che consiste nell'introdurre termini provenienti
da differenti categorie di ragionamento.
IL
DIRITTO ALLA VITA
Il
Diritto alla Vita non compare in nessuna Costituzione spagnola
fino al 1978. Durante la discussione in Senato dell'articolo
10 della Costituzione del 1978, il Professore di Diritto
Sánchez Agesta affermò che nella tradizione spagnola i diritti
dell'individuo risalgono al XII secolo. Appaiono nella Carta
di Leon (Fuero de León), che alcuni storici chiamano la
Magna Carta, che è precedente di un secolo alla Magna Carta
inglese(15) che John Lackland (Giovanni Senzaterra) concesse
ai sudditi inglesi nel 1215 abolendo la pena di morte. Nel
1776 la Dichiarazione della Virginia proclamò il diritto
alla vita, che è stato successivamente incluso nella Dichiarazione
di Indipendenza degli Stati Uniti e nella Dichiarazione
dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino del 1789. Romeo Casabona
sostiene che questo sia un chiaro riconoscimento che non
ha solamente un valore simbolico.(16) Sebbene sia opinione
di questo autore che tale riconoscimento implichi un obbligo
vincolante e comporti un autentico dovere giuridico per
coloro a cui tale norma è diretta, alcune leggi, come vedremo
più avanti, non rientrano nel sistema di riferimento all'interno
del quale la vita umana deve essere protetta e chiaramente
seguono la visione utilitarista.
La straordinaria
caratteristica del diritto alla vita è che costituisce un
prius antropologico. E' più di un diritto fondamentale;
è la condizione che rende possibile ogni susseguente diritto:
la vita è empirica e non teoretica. "La cosa naturale
è avere titolarità al diritto alla vita".(17) Ad essere
assolutamente precisi, non possiamo dire che la vita umana
sia solo un diritto perché in effetti è il supporto e la
raison d'être di tutti gli altri diritti. Senza la
vita non ci può essere nessun potere che è il principio
intrinseco di tutti i diritti. "Il primo attributo
di questa realtà fondamentale che chiamiamo "la nostra
vita" è il semplice fatto che esiste per sé, è cosciente
di sé, è trasparente a sé. Solo questo vuol dire che la
vita, e tutto ciò che ne fa parte, è indubitabile e proprio
perché è la sola realtà indubitabile, è anche fondamentale".(18)
Nella Costituzione
spagnola, capitolo II, sezione 1 Sui diritti fondamentali
e la libertà pubblica, troviamo innanzitutto l'articolo
15 che rende inequivocabile la sua posizione prioritaria
rispetto ad altri diritti... "Tutti hanno diritto alla
vita ed alla integrità fisica e morale, ed in nessuna circostanza
si può essere sottoposti a torture né a pene o trattamenti
degradanti e disumani." La conservazione della vita
è un diritto dell'essere umano che è tutelato dalla Costituzione
perché contiene un valore fondamentale che è assoluto, nel
senso che è in relazione con il mondo intero. Sebbene sia
assoluto è limitato dai diritti di altri individui.
La vita umana
non consiste solamente nel preservare l'esistenza; nascere,
crescere, svilupparsi. E' un processo graduale di auto-formazione,
un compito che si compie in un ambiente prestabilito e che
determina se alcuni geni o altri vengono espressi, un habitat
in cui l'essere umano cresce e si sviluppa nell'esercitare
le superiori qualità che possiede.
A questo riguardo,
è della massima importanza ciò che chiamo l'habitat prenatale.
La protezione della vita include anche la protezione dello
spazio chiuso in cui l'essere umano si forma. Questo primo
habitat disposto dalla natura viene negato dalla donazione
di ovuli e dalla maternità in affitto, quando il bambino
deve crescere in un grembo diverso da quello della madre
che produce l'ovulo.
L'articolo
45 della Costituzione spagnola stabilisce che "Tutti
hanno il diritto di godere di un ambiente idoneo allo sviluppo
della persona, così come il dovere di conservarlo".(19)
Il valore legalmente protetto è quello di un habitat idoneo
allo sviluppo dell'individuo. Considerato che l'essere umano
necessita di un ambiente fisiochimico e biologico appropriato,
ed anche di uno emotivo, intellettuale e morale, sono dell'opinione
che "ambiente" debba riferirsi a tutto ciò che
attiene alle diverse fasi dello sviluppo umano.
Una delle
leggi originate dall'articolo 45 della Costituzione è la
Legge 4/89 relativa alla Conservazione degli spazi naturali
nonché della flora e della fauna allo stato naturale. Questa
legge è stata oggetto di un ricorso per incostituzionalità.
Nella Sentenza che ha risolto il ricorso, la Corte Costituzionale
ha definito medio ambiente l'insieme di circostanze
in cui una persona vive, l'armoniosa regolazione dell'ambiente
in cui l'uomo vive e che condiziona la sua esistenza, la
sua identità ed il suo sviluppo".(20)
Quando la
nostra Costituzione fu promulgata nel 1978 nessuno poteva
immaginare che un essere umano avrebbe potuto svilupparsi
in un utero che non fosse quello della madre. Ovviamente
l'articolo 45 non venne formulato avendo in mente questa
possibilità. Ma è chiaro che esso debba includere questo
primo, intimo e molto personale ambiente che è della massima
importanza per la formazione e lo sviluppo dell'individuo
durante le prime fasi della sua esistenza. La Dichiarazione
Universale sul Genoma Umano dell'UNESCO, articolo 4,
afferma che i geni sono espressi in modi diversi a seconda
dall'ambiente naturale e sociale dell'individuo. L'influenza
dell'ambiente è determinante perché influisce direttamente
sulla formazione e sullo sviluppo dell'individuo, e dunque
sul diritto alla vita.
Permettendo
ad una donna priva di un partner di accedere alla inseminazione
artificiale, il bambino viene privato della presenza del
suo padre biologico. Se la donna ha una relazione omosessuale,
il bambino viene posto in un ambiente che va contro l'ordine
naturale delle cose, dove il ruolo maschile, con i suoi
connaturati elementi di definizione e caratterizzazione,
viene assunto da una donna. Lo stesso avviene nell'adozione
di un bambino da parte di omosessuali. Nei casi in cui la
coppia ricorre ad un donatore anonimo, sia che sia la madre
o il padre, la relazione di causalità filogenetica verrà
rotta, ed una persona sarà deprivata di un riferimento indispensabile
per la costituzione della sua identità personale. Inoltre,
nascondere l'identità del padre potrebbe avere conseguenze
che non sono state sufficientemente valutate; tra le altre
il rischio di unioni tra consanguinei.
Il neurobiologo
Rodriguez Delgado spiega come le mappe genetiche siano fondamentali
nelle fasi iniziali della formazione cerebrale e lo sviluppo,
e che esse sono collegate alla costituzione dei sistemi
e dei modi di apprendimento, tuttavia, e vorrei attirare
l'attenzione del lettore su questo punto, "queste fasi
iniziali vengono condizionate in modo considerevole dall'influsso
delle percezioni sensoriali che forniscono le informazioni..."(21)
In breve, scindendo la continuità genetica, viene introdotto
un ambiente di apprendimento estraneo; l'habitat del bambino
è stato alterato con la conseguenza che egli riceverà un
impatto informativo estraneo al suo ambiente che costituisce
la sua naturale continuità.
Oggigiorno
c'è una grande preoccupazione per l'ambiente, come risulta
evidente dal grande numero di congressi e riunioni che vengono
organizzati a tale scopo. In campo internazionale spiccano
gli incontri al vertice di Rio de Janeiro nel 1992, di Kyoto
nel 1997 e di Buenos Aires nel 1998. Il Trattato di Maastrich
include una sezione sulla protezione ambientale. In Europa
le norme si sono moltiplicate a seguito delle direttive
comunitarie e delle raccomandazioni degli organismi e delle
conferenze internazionali ed includono, tra gli altri provvedimenti
relativi ad aree naturali, la conservazione delle specie
minacciate di estinzione (animali e vegetali)... l'inquinamento
atmosferico ed acustico, la conservazione dello strato di
ozono e della biodiversità.(22)
Dovremmo mostrare
lo stesso interesse per lo specifico ambiente dell'essere
umano durante le fasi iniziali del suo sviluppo.
LA
PERSONA IN CONTRAPPOSIZIONE ALLA PERSONALITÀ GIURIDICA
Durante
la fase parlamentare antecedente l'approvazione dell'attuale
Costituzione spagnola ci fu un dibattito sulla possibilità
che il diritto di "ogni persona" includesse quello
del bambino concepito ma non ancora nato. Per evitare qualsiasi
dubbio di interpretazione fu scelta la formula "tutti
hanno diritto alla vita". Tuttavia, quando l'aborto
fu depenalizzato in alcune circostanze, fu paradossalmente
asserito che il bambino concepito ma non nato non era una
persona e, quindi, non era incluso nel termine "tutti".
In base alla definizione del vocabolario:
Persona: si riferisce ad un individuo della specie
umana. Un essere umano.
Personalità: si riferisce al modo d'essere di una particolare
persona; le qualità che caratterizzano quella persona.
La Persona
può esistere indipendentemente dalla personalità. La personalità
legale significa che la Legge riconosce lo status legale
di "qualcuno" che, dunque, occupa un posto nell'Ordinamento
Giuridico. Ciò è così palesemente vero che il Codice Civile
afferma che lo status legale è "determinato" dalla
nascita, purché vengano soddisfatti i requisiti dell'articolo
30, requisiti che, in base allo stesso articolo, hanno effetto
nel Diritto Civile. E' importante insistere su questo punto
perché, per quanto riguarda il Diritto Penale, il Codice
riconosce de facto lo status legale del neonato comminando
delle pene a coloro che sono colpevoli di aborto. Ed uccidere
un neonato entro le prime 24 ore, e dunque prima che la
personalità civile sia stata determinata, costituisce un
omicidio. L'aborto appariva nella Rubrica Crimini contro
la Persona del Codice Civile in vigore fino al 1996
e costituiva un chiaro riconoscimento dello status di persona
per il nascituro. Nell'attuale Codice questa dicitura è
stata eliminata. In
base alla Convenzione universale sui diritti dell'infanzia,
il bambino è titolato ad avere la sua personalità legale
dal momento della nascita. Questa Dichiarazione modifica
i succitati articoli 29 e 30 perché è un trattato internazionale
che la Spagna ha ratificato. Ma in pratica, ai neonati non
è concesso essere registrati. La loro personalità legale
non è riconosciuta perché ciò implicherebbe un conflitto
nel caso di feti abortiti e nati vivi che vengono lasciati
morire con il pretesto che essi "non sono in grado
di vivere", facendo ricorso alle leggi 35/88 e 42/88.
In alcune legislazioni, come quella tedesca ed italiana,
il solo requisito per vedere riconosciuta la personalità
civile è quello di nascere vivi. Accade
così che la donna, che intende rinunciare al suo bambino
per farlo adottare, è costretta a riconoscere questo bambino,
registrandolo a suo nome in quanto madre, ed aumentando
in tal modo il rischio che lei opti per un aborto nel caso
desiderasse nascondere la sua gravidanza, come prima è stato
accennato. L'ufficio anagrafico nazionale afferma che la
precedente interpretazione della legge che permetteva ad
una madre di non rivelare la sua identità nella cartella
clinica della nascita non è valida. La motivazione data
è che il bambino ha il diritto di conoscere la sua origine
genetica, un diritto che viene negato ai bambini di donatori
anonimi. Il
fatto che il nasciturus sia soggetto alla legge è
dimostrato da diversi articoli del Codice Civile e dal diritto
penale. Malgrado tutti questi diritti necessitino di un
soggetto, che il codice legale stesso riconosce, in alcuni
ambiti si dice che il bambino concepito ma non nato, non
è ancora una persona perché la personalità legale non è
stata riconosciuta! Nell'articolo
16 della Costituzione spagnola, la libertà ideologica e
religiosa vengono garantite. Occasionalmente, il conflitto
nasce tra certe norme religiose ed il diritto alla vita.
Negli ospedali è necessario andare in tribunale, quando
i genitori, testimoni di Geova, non concedono il permesso
di fare una trasfusione di sangue che salverebbe la vita
ad un minore. Questo è un esempio dei limiti della potestà
e della tutela paterna. Entrambe devono essere esercitate
a beneficio del bambino, altrimenti il diritto decade. Tale
è il caso di embrioni che vengono congelati in banche per
scopi riproduttivi e circa i quali l'autorizzazione parentale
viene richiesta al fine di poterli utilizzare nella sperimentazione.
LEGGI
SPECIFICHE RELATIVE ALLE TECNICHE BIOMEDICHE(23)
Sull'aborto
e l'eutanasia
L'aborto
è ancora un crimine quando viene praticato senza
il consenso della donna ed al di fuori dai casi contemplati
dalla legge.Questo crimine figurava nel Titolo VIII Crimini
contro la persona del Codice Penale in vigore fino al 1996.
Nell'attuale Codice è denominato Sull'aborto e la
condizione di persona del bambino concepito ma non nato
è omessa. All'interno di questo nuovo Titolo ci sono
solo due articoli; l'aborto commesso senza il consenso della
donna e quello che non rientra nei casi ammessi dalla legge.
I tre casi per la depenalizzazione del precedente Codice
Penale, articolo 417, restano in vigore mediante un rapido
adattamento della legge alla nuova situazione. La pratica
dell'aborto nei seguenti tre casi viene espressamente dichiarata
non punibile: "Serio pericolo per la vita e la salute
mentale e fisica della gestante".(24) "In caso
di violenza carnale", nelle prime 12 settimane."Presunzione
che il feto nasca con seri handicap fisici o mentali",
entro le prime 22 settimane.La legge stabilisce gli accertamenti
che devono essere praticati e documentati, l'espresso consenso
della donna in stato interessante, e richiede che l'aborto
venga effettuato da un dottore medico, o sotto la sua supervisione,
ed in centri pubblici o privati che siano autorizzati.L'introduzione
della dicitura salute mentale, come motivo per
la depenalizzazione, rende difficile determinare con precisione
cosa s'intenda per salute mentale e quando essa
sia in pericolo. Il risultato è stato quello di aprire
la porta a qualunque tipo di aborto. D'altro canto, poiché
non esiste limite di tempo, in caso di pericolo per la vita
o la salute della donna in stato interessante, molti bambini
nascono vivi. Vengono lasciati morire, facendo ricorso alla
legge 35/88, con il pretesto che essi non sono in grado
di vivere, che non hanno nessuna probabilità di continuare
a vivere. Lo stato di salute viene presupposto e viene imposto
un criterio soggettivo che va contro la realtà dei
fatti che mostra che il neonato è vivo. Le nascite
dei neonati non vengono registrate la qual cosa non è
conforme a quanto stabilito nella Dichiarazione universale
dei diritti del fanciullo, come precedentemente detto.La
sentenza 53/1985, che verrà illustrata successivamente,
risolve il ricorso per incostituzionalità che allora
fu intentato contro la depenalizzazione dell'aborto. Questa
sentenza, assieme alle due che furono pronunciate per risolvere
altri ricorsi contro le leggi 35/88 e 42/88, si spiega con
l'intento di mostrare la progressiva svalutazione della
vita umana.L'eutanasia in quanto tale non è presente
nel nostro Codice. L'articolo 143 sezione 4, concernente
il reato di suicidio assistito, descrive azioni che sono
uguali all'eutanasia e la pena che deve essere comminata.(25)
Malgrado le macchinazioni di parte, tese ad ottenere una
depenalizzazione, al momento attuale l'eutanasia è
ancora considerata una condotta criminosa.
Legge
35/88 sulle tecniche di riproduzione assistita
Nel
Preambolo viene affermato che "occorre garantire la
libertà delle scienze e della ricerca, in conformità
con i valori riconosciuti dalla Costituzione come la tutela
dell'integrità fisica e della vita dell'uomo, la
capacità della persona malata di prendere decisioni,
e la dignità umana. L'attività scientifica,
intrapresa tenendo nel dovuto conto le considerazioni etiche
e morali, è una conquista del mondo democratico e
civile, in cui il progresso sociale ed individuale devono
essere fondate sul rispetto della dignità umana e
la libertà".Queste affermazioni appaiono molto
attraenti a prima vista. Ma il testo degli articoli dimostra
che la parola dignità viene usata per dare
prestigio alla legge e per predisporre il cittadino a suo
favore. Contrariamente a quanto sembra indicare, tutto ciò
che viene proclamato viene poi negato all'interno degli
articoli di legge. Il cittadino comune non riesce a distinguere
ciò che è permesso nel testo degli articoli,
perché ciò è celato in una foresta
di eufemismi. Le attività che sono permesse interferiscono
con il diritto alla vita della persona e non rispettano
la sua dignità. Esse costituiscono un'ulteriore prova
della manipolazione della lingua a cui abbiamo accennato.A
titolo d'esempio possiamo menzionare la scelta del sesso
che è autorizzata "per motivi terapeutici".
Alcune malattie, come l'emofilia, colpiscono solo i maschi;
le femmine non soffrono di questa malattia, ma la trasmettono
alle generazioni successive. La scelta del sesso consiste
nell'eliminare i maschi e nell'impiantare nell'utero della
madre solo gli embrioni femminili. Non c'è nessuna
funzione terapeutica per la persona malata: non è
un atto medico perché non solo non riesce a curarla,
ma la distrugge... Non è stata eseguita nessuna terapia;
la comparsa della malattia è stata solo trasferita
alle future generazioni.Un altro esempio di arbitrarietà
viene alla luce sulla questione del diritto di ogni persona
a conoscere la propria origine genetica. In conformità
con l'articolo 39 della Costituzione ed il 127 del Codice
Civile, i bambini hanno diritto di conoscere la loro origine
genetica, fino al punto di usare prove biologiche. Questi
due articoli costituiscono un nuovo sviluppo del nostro
Diritto. Precedentemente essi non esistevano, al fine di
tutelare la famiglia da turbamenti che potevano risultare
dal riconoscere di fronte al mondo intero figli nati al
di fuori del matrimonio. Ora questo riconoscimento è
permesso, ma è negato a coloro che vengono concepiti
tramite la riproduzione artificiale, proteggendo così
i donatori a detrimento del diritto del bambino.L'anonimato
dell'identità del donatore è una condizione
imposta da questa legge a coloro che utilizzano le tecniche
di riproduzione artificiali. Né l'anagrafe consente
alcuna allusione che potrebbe rivelare l'identità
del donatore o perfino le circostanze del concepimento;
la menzogna è stata istituzionalizzata. L'articolo
14 della Costituzione dichiara che tutti gli spagnoli sono
uguali di fronte alla Legge; l'articolo 39 garantisce la
totale protezione dei bambini, uguali di fronte alla legge
a prescindere dalla loro filiazione... I bambini concepiti
mediante tecniche di riproduzione artificiale con un donatore
anonimo vengono discriminati.L'inseminazione/fecondazione
artificiale con il liquido seminale di un donatore anonimo
è previsto per le donne senza un partner che poi
danno alla luce un bambino senza padre. La famiglia monoparentale,
una triste conseguenza del divorzio dei genitori, viene
incoraggiata e favorita grazie a queste tecniche. I bambini
di genitori separati e madri vedove per lo meno hanno una
conoscenza parziale del padre: conoscono la sua identità
e la sua genealogia che permette loro di sentirsi integrati
nel filum familiare. Ma un'ulteriore difficoltà per
i bambini concepiti da donatori anonimi è che ad
essi manca un riferimento paterno o materno (se sono il
prodotto di una donazione di ovulo). Peraltro, il rischio
di unioni tra consanguinei non è stato del tutto
valutato.È l'articolo 13.2 che più chiaramente
e indiscutibilmente interferisce con la dignità ed
i diritti fondamentali della persona. "Nell'utero qualunque
intervento sull'embrione o sul feto vivo o sul feto in grado
di vivere fuori dall'utero avrà solo un intento terapeutico,
quello di favorire il suo benessere ed agevolare il suo
sviluppo". Si deve dare un'interpretazione a sensu
contrario ed eliminare gli eufemismi per cogliere il
vero significato di questo articolo. Esso autorizza l'utilizzo
di feti vivi fuori dall'utero per scopi terapeutici che
non favoriscono il loro benessere se essi non sono considerati
in grado di vivere, ad esempio trapiantando i loro organi
a beneficio di terze parti. La Sentenza che ha risolto il
ricorso di incostituzionalità contro questa legge
sarà oggetto di una disamina più dettagliata
nel corso del presente articolo. Legge 42/1988
sulla donazione e l'uso di embrioni e feti umani, o delle
loro cellule, dei loro tessuti o dei loro organiSulla
stessa linea della legge precedente, in conformità
con l'articolo 5.4, "I feti espulsi prematuramente
e spontaneamente, e considerati biologicamente capaci di
vivere, saranno trattati all'unico scopo di favorirne lo
sviluppo e l'autonomia di vita". A sensu contrario,
i feti non in grado di vivere non saranno trattati clinicamente
con l'unico scopo di favorirne lo sviluppo e l'autonomia
di vita: saranno lasciati morire.Nel capitolo che si occupa
delle violazioni e delle sanzioni, l'art. 9.e considera
che la sperimentazione che utilizza embrioni o feti vivi
costituisce una violazione molto seria, a meno che essi
non siano in grado di vivere al di fuori dell'utero e la
sperimentazione su di essi sia stata approvata dalle pertinenti
autorità pubbliche o, se precedentemente stabilito
da regolamento, dalla Commissione Nazionale (che non è
stata costituita).Nel risolvere i ricorsi di incostituzionalità
contro queste leggi, la Corte Costituzionale non ha considerato,
stranamente, che i succitati articoli erano incostituzionali,
ovverosia non ha considerato che questi articoli erano contrari
al diritto alla vita tutelato dall'articolo 15 della Costituzione
spagnola. E' importante considerare che qui non abbiamo
a che fare con embrioni 'in vitro' o bambini concepiti e
non nati, ma con neonati.Regio Decreto 413/1996
del 1 marzo, relativo ai requisiti dei centri e dei servizi
sanitari connessi alle tecniche di riproduzione assistitaQuesta
norma stabilisce i requisiti operativi e tecnici necessari
per l'autorizzazione e la uniformazione dei centri e dei
servizi sanitari connessi alle tecniche di riproduzione
assistita.A giudicare dal suo titolo, questo decreto fa
riferimento ad aspetti amministrativi, ma in verità
regola niente di meno che la donazione di gameti ed embrioni
con una chiara mancanza di precisione grammaticale e terminologica.Riguardo
agli embrioni, all'articolo 12.a si afferma "Essi non
verranno utilizzati a scopo di fecondazione in vitro
in un'altra donna che non sia quella della coppia, a meno
che l'uomo e la donna concordino la donazione per iscritto..."
Questo requisito dell'autorizzazione da parte dell'uomo
non viene stabilito in caso di aborto, sebbene il bambino
concepito sia già impiantato nella donna, sia più
sviluppato e più capace di vivere. Questo permesso
non viene richiesto neanche quando si afferma che la "sola
possibile alternativa" per i quasi 300.000 embrioni
congelati è di distruggerli e di usarli per la ricerca...Ogni
immaginabile difficoltà viene creata per impedire
l'impianto in un'altra donna che porterà la gravidanza
a termine, sebbene ciò sia consentito per legge e
ci sia una lista di donne disposte all'adozione prenatale.
GIURISPRUDENZA
DELLA CORTE COSTITUZIONALE SPAGNOLA
Sentenze
della Corte Costituzionale sul diritto alla vita nelle sue
fasi iniziali.
In
Spagna ci sono tre sentenze che sono dirette a dirimere
tre ricorsi di incostituzionalità riguardo lo status
giuridico del bambino concepito ma non nato. Devo annotare
che in nessuno dei tre ricorsi è stata presentata
una prova biologica, da parte di periti, per provare la
natura biologica dell'essere concepito ma non nato dal momento
del concepimento. Nessun esperto in medicina, embriologia
o biologia è stato convocato per provare la condizione
di essere umano dal momento in cui l'ovulo è stato
fecondato. La Corte Costituzionale ha emesso la sua sentenza
da prospettive che non hanno tenuto conto del punto di vista
biologico dell'inizio della vita perché nessuna affermazione
solenne, rapporto, o nuova informazione di qualsiasi genere
è stata addotta che avrebbe potuto far crescere la
consapevolezza ed illuminare i magistrati.La sentenza 53/1985
risolve un ricorso presentato contro la Legge Organica 9/1985
del 5 luglio che depenalizzava l'aborto volontario in alcune
circostanze. La sentenza 212/1996 risolve quello contro
la Legge 42/1988 Sulla donazione di embrioni, delle loro
strutture e cellule. La sentenza 116/1999 si occupa della
Legge 35/1988 Sulle tecniche di riproduzione assistita.
Sentenza
53/1985
Questa
sentenza stabilisce un'interpretazione del diritto alla
vita come contenuto nell'articolo 15 della Costituzione
spagnola. Nella ratio desidendi n° 5 si fa rilevare
che "la vita umana è un lento processo di sviluppo
che inizia con la gestazione durante la quale una realtà
biologica gradualmente prende forma corporea e conformazione
umana e che termina con la morte" la vita del nasciturus,
in quanto incarna un valore fondamentale (la vita umana)
garantito dall'articolo 15 della Costituzione spagnola,
costituisce un valore legalmente tutelato conformemente
al suddetto precetto costituzionale... Questa tutela comporta
due obblighi per lo Stato; quello di astenersi dall'interrompere
od ostacolare il processo naturale di gestazione e quello
di istituire una struttura legale che tuteli efficacemente
la vita e che, considerata la natura fondamentale della
vita, includa norme penali".Come si può osservare,
in questa sentenza la Corte riafferma la tutela del nasciturus
fino al punto da collegarla all'articolo 15 che è
il primo tra i diritti fondamentali e le libertà
pubbliche della Costituzione spagnola ed in base al quale
"tutti hanno diritto alla vita". Ma è considerato
semplicemente un valore legalmente tutelato. Questa sentenza
risolve la questione dell'aborto nel caso di conflitto tra
la madre ed il feto, dando la priorità alla madre.
In un certo senso, è come se l'esonero derivante
dalla necessità venisse applicato in modo molto permissivo.
Il problema diviene chiaro quando consente l'aborto di embrioni
e feti con seri difetti fisici, promuovendo in tal modo
l'eutanasia.
Sentenza
212/1996
La
sentenza della Corte Costituzionale segna un cambiamento
di direzione nel modo di considerare il valore della vita
umana accordando meno tutela rispetto alla sentenza precedente.
La gerarchia dei valori viene alterata imponendo il criterio
della vitalità (la probabilità della vita
di continuare al di là del fatto che il bambino sia
vivo). La sentenza prende in considerazione il succitato
articolo 5.4 ritenendolo conforme alla legge. "I feti
espulsi prematuramente e spontaneamente, e considerati biologicamente
vitali saranno trattati clinicamente con l'unico scopo di
favorirne lo sviluppo e l'autonomia di vita". Da ciò
si può arguire che un feto nato vivo che non sia
considerato capace di vivere non avrà il diritto
ad essere trattato clinicamente allo scopo di favorirne
lo sviluppo e l'autonomia di vita; non avrà nessun
diritto alla vita. Occorre considerare che qui non abbiamo
a che fare con un nasciturus, come specificato precedentemente.Vale
la pena soffermarsi ad esaminare il significato di vitalità
perché è un criterio che è stato imposto
al fine di giustificare la distruzione di embrioni e l'utilizzo
di embrioni e feti a scopo di sperimentazione. Si deve ricordare
che, in conformità con la prima Clausola supplementare
sezione e) della Legge 42/1988, il Governo avrebbe dovuto
istituire entro sei mesi dalla promulgazione di questa legge,
"I criteri di vitalità o di mancanza di vitalità
del feto fuori dall'utero con effetto su questa legge".
Il Governo non ha annunciato nessun tipo di criterio, ma
anche se l'avesse fatto, quando abbiamo a che fare con un
feto nato vivo, la vitalità è semplicemente
una prognosi, non è un criterio oggettivo; è
un'opinione soggettiva che viene proiettata su un futuro
incerto. Se la vitalità viene giudicata dal grado
di maturità del neonato nato vivo non esiste nessun
parametro applicabile per tale misurazione. La prognosi
in medicina si basa su dati statistici e questi cambiano
a seconda dei progressi tecnologici. Oggi, bambini che non
pesano più di 500 grammi alla nascita sopravvivono,
cosa che sarebbe stata inimmaginabile fino ad alcuni anni
fa. La prognosi si contrappone alla diagnosi che è
la registrazione di un evento esistente, non la futura incertezza
della prognosi, ma una situazione effettiva che può
essere verificata dal dottore. Nel caso di un feto nato
vivo, non è necessaria neanche l'opinione di un professionista
perché la prova del fatto che sia vivo si può
semplicemente constatare. Come il Magistrato Gabaldón
ha dichiarato: "se la vita deve essere tutelata, la
sola condizione di esclusione sarà quella che non
c'è più vita nell'organismo".C'è
differenza tra un feto nato vivo ed un bambino prematuro?
Una tale differenza non esiste. Né il nostro codice
legale, né la Convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti dell'infanzia - sottoscritta da 157 paesi inclusa
la Spagna - stabiliscono una tale distinzione, anzi è
vero il contrario. La summenzionata Convenzione richiede
il riconoscimento della personalità legale per il
bambino nato vivo sin dal momento della sua nascita, senza
porre alcun limite di peso o periodo di gestazione. Dal
momento che è un trattato internazionale è
prioritario rispetto all'articolo 30 del Codice Civile che
richiede che il bambino viva 24 ore fuori dall'utero per
poterne riconoscere la personalità legale, come affermato
prima.La sentenza sostiene che la legge contro cui è
stato fatto ricorso è essenzialmente conforme alla
Costituzione. Una volta che le gerarchia dei valori è
stata alterata e la vitalità viene prima del diritto
alla vita non è difficile azzardare che la porta
per l'eutanasia sia stata aperta. Perché non applicare
questo criterio ai malati anche se non sono necessariamente
malati terminali o a quelli non esclusivamente in età
molto avanzata?
Sentenza
116/1999
Questa
sentenza risolve il ricorso contro la Legge 35/1988 sulle
tecniche di riproduzione assistita. La Corte Costituzionale
non prende in considerazione i punti essenziali del ricorso.
Insiste nel mettere la salute e la vitalità prima
del diritto alla vita. La ratio desidendi n° 11 ammette
l'utilizzo degli esseri umani a fini di ricerca e di sperimentazione
scientifica; afferma che "pre-embrioni che non sono
stati impiantati (...) non sono esseri umani, e pertanto
il fatto che dopo un determinato periodo di tempo essi siano
a disposizione delle banche non può essere considerato
contrario al diritto alla vita (articolo 15 della Costituzione
spagnola) o alla dignità umana (articolo 10.1 della
Costituzione spagnola)".La sentenza afferma anche che
i pre-embrioni in vitro non hanno la stessa tutela
di quelli che sono stati trasferiti nell'utero. È
possibile sconsigliare il loro trasferimento nell'utero
(per distruggerli) se sono portatori di malattie ereditarie.
La Corte Costituzionale ha "risolto" la polemica
sul destino di questi embrioni congelati dichiarando che
l'embrione che non è stato impiantato non è
né una vita umana, né una persona e non ha
diritto alla vita. Allora, sembra che non esista neanche;
deve essere un "embrione virtuale". La sentenza
afferma che "usare questi embrioni a scopo di sperimentazione
non è pertanto una violazione dei loro diritti"
(perché nega che essi abbiano tali diritti). Dunque,
i pre-embrioni sono tutelati meno di quanto lo siano quelli
già impiantati, ma anche questi ultimi, che sono
già nell'utero, possono essere distrutti, se sono
portatori di malformazioni.L'aspetto più serio di
questa sentenza è che considera l'articolo 13.2 della
legge 35/88 conforme alla Costituzione. Di nuovo, si può
arguire che i feti nati vivi fuori dall'utero (neonati)
che non sono considerati vitali possono essere utilizzati
per altri scopi terapeutici che non favoriscono il loro
benessere; cioè, utilizzare i loro organi e le loro
strutture per trapianti, o per produrre medicine.Il criterio
di vitalità non è stato definito, il che porta
a ritenere che possa riferirsi al grado di maturità
e non a feti acefali con deformità teratologiche.Coloro
che hanno fatto ricorso non hanno presentato nessuna prova
che avrebbe potuto aiutare la Corte, e non hanno neanche
menzionato la raccomandazione 1100 del Consiglio d'Europa.
L'articolo 13.3 della Legge 35/88, l'oggetto di questa sentenza,
rimane in vigore; non è stato dichiarato incostituzionale.
Lascia la porta aperta alla legalizzazione della sperimentazione
su feti nati vivi che non siano considerati vitali a causa
del loro grado di maturità, ma che sono, a tutti
gli effetti, neonati il cui diritto alla vita è indiscutibile.Che
tutela rimane per gli embrioni in vitro o per quelli
congelati? Vi prego di notare che il pretesto di considerare
se sia una persona o meno, se si trovi nell'utero o no,
sono solo sottili distinzioni che in ogni caso vengono superate
dal criterio di vitalità che è un criterio
soggettivo che si applica anche al feto, anche a quello
nato vivo, ed in questo ultimo caso fa riferimento a qualcosa
di impreciso, variabile e dipendente dai progressi tecnologici,
come nel caso del grado di maturità
SULLA
CLONAZIONE UMANA
La
clonazione costituisce una violazione del diritto alla vita
in senso profondamente umano perché interferisce
con l'identità e l'unicità della persona,
senza tener conto del grande numero di embrioni che vengono
perduti nei tentativi di clonazione. La summenzionata Legge
35/88 proibisce qualunque tipo di clonazione, ma il nuovo
Codice Penale, articolo 161, punisce solo la creazione di
esseri umani identici a scopo di selezione razziale. Da
ciò si può dedurre che la clonazione non costituisce
un reato a condizione che non sia a scopo di selezione razziale.
In questo caso specifico si è fatto un passo indietro
rispetto alla tutela garantita dalla Legge 35/88. In ogni
caso si deve ricordare che la Spagna ha ratificato l'Accordo
del Consiglio d'Europa sulla Biomedicina che respinge qualunque
tipo di clonazione, specialmente nel suo Protocollo.È
molto interessante riflettere sui punti stabiliti nella
Risoluzione del parlamento europeo sulla clonazione
umana.(26)Si fa riferimento all'embrione come vita
umana sin dai suoi primi momenti (pre-embrione). Si ritiene
che abbia dignità e che sia degno di protezione e
tutela, e che la sua distruzione vada contro le norme morali.C'è
una reazione alla manipolazione della lingua "una nuova
strategia semantica che cerca di indebolire la portata morale
della clonazione umana".Mette in evidenza che queste
tecniche sono contrarie all'ordine ed alla moralità
pubblica, e che la clonazione è un attacco ai principi
morali vigenti in Europa.In nessun punto si fa riferimento
a norme religiose o a dogmi di fede, solo dignità,
moralità ed ordine pubblico.Si rivolge ai Membri
del Parlamento del Regno Unito affinché votino secondo
le proprie coscienze e non si facciano influenzare da cause
esterne. In questo modo dimostra che la verità può
essere trovata nella coscienza dell'individuo.Considera
che i diritti umani ed il rispetto della dignità
e della vita umana devono essere un costante scopo della
politica legislativa dei governi.
CONCLUSIONI
Chi
beneficia della degradazione dell'essere umano? Come si
può osservare, atteggiamenti permissivi o anche un
chiaro sostegno alla sperimentazione, alla distruzione degli
embrioni umani, all'aborto, alla riproduzione artificiale,
e all'eutanasia appartengono a determinati gruppi politici.
Se ci fermiamo a chiederci quali benefici si ottengano si
potrà facilmente notare che gli interessi economici
sono al primo posto. Gli affari in questo campo muovono
enormi quantità di denaro, il che li rende tra i
più remunerativi in Europa. Ma esistono anche motivi
politici che promuovono tali affari. Coloro che difendono
queste posizioni permissive costantemente alludono ai diritti,
alla libertà personale, mai alla responsabilità
o all'impegno; l'immediato soddisfacimento del desiderio
personale viene legittimato.La soluzione non è quella
di continuare a stilare altre Dichiarazioni di diritti umani,
sebbene sia un bene fare questo. Per migliorare la situazione
queste dichiarazioni devono essere accompagnate da un'adeguata
informazione e formazione rivolta a tutti coloro che hanno
un qualche potere e influenza nella società, come
politici, magistrati, giornalisti, insegnanti. Questo è
particolarmente importante per i giovani che rappresentano
la nostra speranza per il futuro.La lista dei diritti umani
si allunga ogni giorno di più, ma questo aumento
finisce con lo sminuire la portata di questi stessi diritti
perché li diluisce in un mare di buone intenzioni.
Oggi, l'uomo ha tutti i diritti immaginabili, ma quelli
che in realtà sono oltraggi e violazioni al vero
significato della dignità umana diventano diritti,
o viene richiesto il loro riconoscimento come diritti. Si
può osservare che la concessione di questi presunti
diritti porta sempre al danneggiamento di qualcun altro:
gli esseri umani vittime dell'aborto, i bambini adottati
da omosessuali, i bambini di donne sole concepiti da un
donatore anonimo, gli embrioni umani distrutti a scopo terapeutico.Il
17 novembre una sentenza della Corte Suprema francese ha
suscitato una grande polemica a cui ha fatto seguito un
vivace dibattito perché è stata interpretata
come il riconoscimento del paradossale diritto a non nascere,
un autentico parossismo dei diritti umani.Come è
risaputo, malgrado le solenni Dichiarazioni, i diritti fondamentali,
di fatto, vengono troppo frequentemente violati. Ma l'attuale
situazione è più grave perché le leggi
e le sentenze che ho commentato stanno istituzionalizzando
queste violazioni. Non sono vere norme giuridiche. Possiamo
considerare leggi solo quelle che sono inscritte nell'ordine
naturale.
NOTE
(1)
Legaz Y Lacambra L., La noción jurídica
de la persona humana y los derechos de hombre, in Revista
de Estudios Políticos, Madrid, 155, p. 45.
(2)
Bodin, J., Expose du Droit universel, Parigi, Presses
Universitaires de France, 1985, p. 17.
(3)
4 Cfr. Wieacker F., Historia del Derecho Privado en
la Edad Moderna, Madrid, Aguilar, 1957, p. 249.
(4)
"Quod natura omnia animalia docuit",
Cd. Ulpiano, Digesto, 1, 1, 1, S3.
(5)
Cfr. Millán Puelles A., Léxico Filosófico,
Madrid, Rialp, 1984, pp. 223-224.
(6)
Robles G., Los derechos fundamentales y la ética
en la sociedad actual, Madrid, Civitas, 1992, p. 37.
(7)
Jellinek G., Savigny, Stahk seguono questa teoria. Jelline
nega l'origine roussoniana della Dichiarazione dei diritti
dell'uomo e del cittadino del 1789, ponendo l'origine nella
Riforma più concretamente nel Will of Right delle
colonie americane, (JELLINE K.E., BOUTMY E. ET AL., Orígenes
de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciuddano,
Madrid: Editor Nacional, 1984: 18. La posizione di
Jelline è chiaramente positivista, rifiuta esplicitamente
la legge naturale come fondamento dei diritti umani.
(8)
Cfr. Fernández Galiano A., Lecciones de Teoría
del Derecho y Derecho Natural, Madrid, Universitas,
1993, p. 397.
(9)
Cfr. Hernández Gil A., Metodología de
la ciencia del Derecho, Madrid, Antonio Hernández
Gil, 1971, p. 89.
(10)
Vila-Coro M.D., Introducción a la Biojurídica,
Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1995, pp. 173-ss.
(11)
Lucas Lucas R., ¿Cuándo se inicia la persona
humana? Individualidad biológica y existencia personal,
in Lopez Barahona M., Lucas Lucas R., El inicio de la
vida, Madrid, B.A.C., 1999, p. 92.
(12)
Sentenza n. 53 dell'11 aprile 1985.
(13)
González Pérez J., La Dignidad de la Persona,
Madrid, 1986, pp. 84-86.
(14)
Il Genoma Umano e l'UNESCO. Il Comitato internazionale
di Bioetica dell'UNESCO, istituito dal Direttore Generale
Prof. Federico Mayor Zaragoza, ha ideato la prima Dichiarazione
Universale sul Genoma Umano e sui Diritti Umani in cui viene
dichiarata l'inviolabilità del genoma umano. É
il primo strumento universale nel campo della biologia.
Questa dichiarazione è stata approvata all'unanimità
e plaudita dalla Conferenza Generale nel corso della sua
XXIX° sessione. Costituisce il primo strumento universale
in campo biologico. La Conferenza Generale delle Nazioni
Unite ha accluso una risoluzione applicativa a questa Dichiarazione,
in cui si chiedeva agli Stati Membri di prendere misure
adeguate al fine di promuovere i principi in essa contenuti
e di incoraggiare la loro applicazione. L'impegno morale
preso dagli Stati nell'adottare questa Dichiarazione è
un punto di partenza: mostra una consapevolezza a livello
mondiale circa la necessità di una riflessione etica
relativa alla scienza e alle tecnologie. Il Direttore (UNESCO,
ICB Noordwijk La Haya dicembre 1998) ha messo in
evidenza che la più grande sfida del prossimo millennio
ha una portata etica. È un punto di riferimento per
le Nazioni, come l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite
ha riconosciuto nell'approvare questa Dichiarazione.
L'articolo
2 afferma: "Ogni individuo ha il diritto al rispetto
della sua dignità e dei suoi diritti qualunque siano
le sue caratteristiche genetiche". Questa dignità
impedisce che gli individui vengano ridotti alle loro caratteristiche
genetiche e garantisce che" il carattere unico e la
diversità di ognuno vengano rispettati".
È
mia opinione che il genoma umano debba essere definito prendendo
in considerazione l'ambiente prenatale quale elemento costitutivo
a motivo della sua estrema importanza nel determinare il
modo in cui i geni vengono espressi.
(15)
Tuck R., Natural right theories. Their origin and development,
Cambridge University Press, 1979, capitolo 1.
(16)
Romeo Casabona C., El Derecho y la Bioética ante
los límites de la vida humana, Madrid, Ceura,
1996, p. 66.
(17)
Recasens Siches L., Filosofía del Derecho,
Messico, Porrúa, 1961, p. 559.
(18)
Ortega Y Gasset J., Qué es filosofía,
in Obras completas, Madrid, Alianza Editorial, 1983, Vol.
VII, p. 425.
(19)
In Spagna, la prima legge sulla Tutela dell'Ambiente è
stata promulgata nel 1972.
(20)
Vedi Vila-Coro M.D., Huérfanos Biológicos,
el hombre y la mujer ante la reproducción artificial,
Madrid, San Pablo, 1997, pp. 59-66.
(21)
Rodriguez Delgado J.M., La mente del niño, cómo
se forma y cómo hay que educarla, Madrid, Aguilar,
2001, pp. 46-47.
(22)
Fernández De Buján F., La vida Principio
rector del derecho, Madrid, Dykinson, 1999.
(23)
La Legge Organica 10/1995 del 23 novembre specifica i crimini
per danno al feto: articoli 157 e 158 del Codice Penale
Titolo IV.
(24)
Questo primo caso è stato sempre in vigore in conformità
col l'articolo 20.5 del Codice Penale che esenta da responsabilità
penali la persona che, in uno stato di necessità
per prevenire danni per sé o per un'altra persona,
lede o danneggia i diritti legali di un'altra persona o
contravviene ad un dovere, a condizione che certi requisiti
vengano rispettati.
(25)
Art.143.2: "La persona che coopera in atti indispensabili
per il suicidio sarà condannato a due o tre anni
di prigione". Art. 143.3: "Se la cooperazione
arriva al punto di causare la morte la pena andrà
da sei a dieci anni".
(26)
PARLAMENTO EUROPEO, Risoluzione sulla Clonazione Umana,
(8settembre 2000).